Il social lending è una delle espressioni più riuscite di sharing economy, il consumo collaborativo che sta mutando il modo di guardare alle idee di spesa e di erogazione dei servizi. Il finanziamento tra privati è sempre esistito, ma mai si era dato una struttura così capillare e organizzata come quella consentita dalle tecnologie sociali di rete esistenti oggi. Per ottenere sostegno economico senza essere costretto a pagare tassi d'interesse salatissimi, il web fornisce diverse soluzioni; numerosi portali permettono di porre IBL Banca e i suoi tassi a confronto con quelli di Agos, Findomestic e degli altri operatori di settore; diversi istituti online, grazie a minori spese di gestione, possono garantire tassi vantaggiosi ed erogazioni tempestive; piattaforme di social lending come Smartika e Prestiamoci danno linfa al fenomeno del prestito tra privati su larga scala e con grande successo.
Il social lending in Italia
Il pubblico odierno, si sa, è sempre più digitale. E il settore finanziamenti si rimodella sulle nuove esigenze e facoltà degli utenti. Per loro, informarsi sui prestiti online più convenienti, reperire dritte e istruirsi sul settore crediti evitando brutte sorprese è diventato un gioco da ragazzi; il social lending, in un contesto simile, non ha avuto troppe difficoltà ad attecchire.
Le piattaforme di prestiti fra privati operative in Italia sono due: Smartika, istituto regolamentato dalla Banca d'Italia, e Prestiamoci, l'unica piattaforma di social lending italiana.
Legittimità giuridica del social lending
Chiunque abbia sentito parlare almeno una volta di social lending, prestito fra privati, peer-to-peer lending, prima o poi si sarà posto la domanda: ma è una pratica giuridicamente legittima? La risposta è sì. E a fornirla è il Codice Civile. Occorre fare riferimento all'articolo 1813, quello che regolamenta il contratto di mutuo, ovvero il "contratto nel quale una parte consegna all'altra una quantità determinata di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità".
In tal caso si parla, genericamente, di "parti", senza specificare alcuna categorizzazione giuridica. Il prestito tra privati, d'altronde, è sempre esistito senza che esso abbia mai costituito reato o violazione delle norme del diritto. L'importante, perché l'accordo rispetti le normative di legge, è che l'attività di finanziamento non assuma la sostanza di un esercizio professionale, ovvero non sia un'attività protratta nel tempo.
Prestito personale non finalizzato
Il social lending è assimilabile, da un punto di vista giuridico, alla forma del prestito personale non finalizzato, ovvero un finanziamento non vincolato all'acquisto di specifici beni o servizi.