Dal primo di giugno è entrata ufficialmente in vigore la riforma del credito al consumo: questo significa che chi richiede un prestito, d'ora in poi, potrà contare su una maggiore trasparenza dell'offerta, costi confrontabili e "all inclusive", pubblicità più chiare e comprensibili, informazioni dettagliate.
La riforma è stata inaugurata dalla direttiva europea 2008/48/Ce e recepita dal decreto legislativo 141/2010: la sua applicazione è iniziata gradualmente lo scorso settembre. Vediamo quali sono le principali novità per chi desidera ottenere un finanziamento. L'obiettivo principale delle nuove norme è garantire una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, che deve essere messo nelle condizioni di confrontare le offerte in modo semplice e facilmente comprensibile. A questo scopo, in fase pre-contrattuale, l'ente finanziatore deve consegnare all'utente un modello standard chiamato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che contiene tutte le informazioni previste dalla legge. Il potenziale cliente - altra novità - ha il diritto a ottenere, su richiesta e gratuitamente, "una copia del testo contrattuale idonea per la stipula".
Una delle principali indicazioni necessarie a chi stipula un prestito riguarda il Taeg, o Tasso annuo effettivo globale, l'indicatore che riassume tutti i costi da sostenere per ottenere un determinato finanziamento: il Taeg comprende infatti gli interessi, gli oneri, gli eventuali compensi agli intermediari, le commissioni, le imposte e le altre voci addebitate al consumatore. Nel foglio informativo, unitamente al Taeg, deve essere specificata la cifra complessiva dovuta dal consumatore, con un esempio illustrativo e rappresentativo delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo. Anche la pubblicità deve diventare più trasparente: niente più caratteri minuscoli e quindi illeggibili, il Taeg dovrà apparire in modo chiaro, insieme a durata, importo del finanziamento, rata e debito totale.
Le novità introdotte dal primo giugno riguardano anche il diritto al recesso e all'estinzione anticipata del debito, che devono essere citati espressamente nell'informativa. Per sciogliere il contratto stipulato senza dover sostenere spese né commissioni il cliente ha tempo 14 giorni dalla firma. In caso di recesso, inoltre, sarà annullata anche l'eventuale assicurazione a copertura del credito (sulla necessità della polizza e sulla sua eventuale obbligatorietà il finanziatore ha l'obbligo di informare il consumatore prima della stipula del contratto, in quanto "servizio accessorio connesso con il contratto di credito").
Un'importante novità riguarda la possibilità di rimborsare in anticipo il debito residuo, "scalando" interessi e costi relativi al prestito restante: le nuove regole non prevedono più un indennizzo al finanziatore se l'importo reso anticipatamente è pari all'intero debito residuo ed è uguale o inferiore a 10mila euro (e la penale non potrà superare l'1% dell'importo rimborsato, se al termine del contratto manca più di un anno, e lo 0,5% se manca meno). Infine, nel caso di prestiti finalizzati in cui un acquisto a rate si riveli difettoso o non venga consegnato, sarà possibile risolvere il contratto dopo la costituzione in mora del negoziante e smettere di pagare le rate alla finanziaria, facendosi rimborsare quelle già versate.
Per scegliere il prestito più adatto alle proprie esigenze i consumatori possono contare, oltre che sulle nuove regole per la trasparenza, anche sul servizio di confronto prestiti di Supermoney: il portale permette infatti di confrontare le offerte di venti diverse banche, scegliere il finanziamento più in linea con le proprie necessità e ottenere tutte le informazioni utili prima della stipula del contratto.
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