Sono sempre più diffusi a causa della crisi economica i prestiti tra privati via internet, cioè il social lending.
I
prestiti personali tra privati on line, ovvero il
social lending, sono sempre più diffusi, complice la crisi finanziaria che impedisce di ottenere prestiti nel rispetto delle garanzie imposte delle banche. Se in Italia la realtà del
social lending è ancora recente, negli Usa e in Inghilterra si tratta di un fenomeno ormai consolidato tanto che molte società hanno deciso di investire nel settore. L'aspetto peculiare dei
prestiti personali tra privati è l'assenza di intermediari creditizi, non ci sono sportelli o enti creditizi di riferimento, e solitamente attengono a piccole somme di denaro: ciò comporta come logica conseguenza tassi più convenienti. Ma i tassi d'interesse più convenienti hanno come rovescio della medaglia le scarse garanzie a tutela di chi decide di investire. Tuttavia analizzando gli aspetti giuridici di questa tipologia di
prestiti personali è possibile applicare le
norme a tutela de consumatore. Il social lending è sicuramente legale, rientrando nella fattispecie del
contratto di mutuo disciplinato dall'art. 1816 c.c. La legge italiana non permette ai privati di svolgere attività creditizia in assenza dei requisiti stabiliti all'art. 106 Testo unico Bancario, quindi sono legali se si tratta di attività non continuative. Essendo
contratti conclusi on line si applicano le
norme sui contratti a distanza, quindi le norme a tutela del consumatore contenute nel codice del consumo, che riconoscono il diritto di informazione precontrattuale e il
diritto di recesso o ripensamento entro 14 giorni senza penalità e senza necessità di indicarne i motivi. Il consiglio è di essere sempre attenti e vigili a fronte di questa tipologia di
prestiti personali ancora poco conosciuta in Italia e rispetto alla quale le garanzie rimangono scarse, consapevoli però di aver diritto di pretendere tutte le informazioni necessarie sul funzionamento del prestito, con la possibilità di esercitare il diritto di recesso.