Una scrittura privata che sancisce l'obbligo di un coniuge di restituire le somme ricevute durante il matrimonio a titolo di prestito può essere legittima: lo ha deciso la Cassazione con sentenza 19304/2013. L'accordo in questione non rientra nei patti prematrimoniali (inammissibili), ma si tratterebbe di un lecito "contratto di mutuo" soggetto a condizione sospensiva.
Il caso
Ad aprire la discussione è stata una donna che ha chiesto al suo ex marito la restituzione dei 20 milioni di lire che gli aveva prestato durante il matrimonio, quando ancora la loro crisi non era cominciata. Nonostante l'uomo si sia opposto alla restituzione, lei è andata avanti. L'obbligo del rimborso, afferma la signora, è scattato al momento della separazione, così come era stato indicato nella scrittura privata sottoscritta da entrambi.
Il tribunale ha accolto la richiesta della donna, e la corte d'appello ha confermato: l'impegno assunto era legittimo e non poteva condizionare la libertà del partner di porre fine al rapporto.
La difesa, invece, affermava che la scrittura privata effettuata dai due ex coniugi fosse nullo per illiceità della condizione sospensiva e coercizione del diritto di separazione. La prospettiva di dover restituire il prestito dopo una crisi matrimoniale, però, non poteva aver provocato una limitazione della libertà dell'uomo da parte della signora.
In ambito di prestiti "nella riservatezza della vita familiare" (così si è pronunciata la Cassazione), inoltre, nulla vieta di scrivere su carta quali siano le modalità di restituzione del prestito concordate.
La domanda della signora ha ricevuto la risposta sperata: l'ex coniuge ha dovuto rimborsare il prestito che lei gli aveva concesso durante il matrimonio. La scrittura privata con la quale un coniuge si impegna a restituire all'altro le somme eventualmente prestate in caso di separazione è quindi valida: non rappresenta un inammissibile patto prematrimoniale, ma un contratto di mutuo soggetto a condizione sospensiva.