E' StarsUp, con sede a Livorno, il primo portale per il crowdfunding iscritto ufficialmente al registro Consob. Lo ha reso noto l'istituto di vigilanza in una nota, comunicando così l'apertura del nuovo elenco di operatori accreditati in questo ambito, primo esempio - quello italiano - a livello mondiale.
Cos'è il crowdfunding? Si tratta di una forma innovativa di finanziamento che permette di raccogliere denaro attraverso il web. Le somme ottenute dalla raccolta online possono essere impiegate per diversi scopi, principalmente per finanziare nuovi progetti e start-up innovative. Uno dei primi esempi illustri di questa pratica appartiene a Barack Obama, che proprio tramite i finanziamenti crowd ha raccolto le somme necessarie alla sua ultima campagna presidenziale.
L'Italia, pur avendo una tradizione relativamente recente di crowdfunding, è il primo paese al mondo ad avere una regolamentazione ufficiale della pratica: è stata la Consob, come dicevamo, a normare questa forma di finanziamento e ad istituire un registro ufficiale dei portali autorizzati ad esercitare tale opzione. Un regolamento che fissa, tra l'altro, requisiti e limiti dimensionali dei finanziamenti crowd.
StarsUp, che ha sede in uno studio di avvocati di Livorno, è dunque il primo portale ad entrare a far parte dell'elenco: negli scorsi giorni ha visto accettata la propria domanda presentata il 10 agosto scorso. Molti altri portali seguiranno, se si considera la crescita esponenziale che il fenomeno sta avendo nell'Italia telematica.
Tante sono le opportunità che potranno derivare dal crowdfunding, ma tanti sono anche i dubbi dei cittadini riguardo a questa nuova pratica. Ecco perchè la Consob ha creato una nuova sezione del proprio sito spiegando tutto quello che c'è da sapere in merito.
Tra le informazioni fondamentali, occorre ricordare che la raccolta di capitali promossa tramite portali di crowdfunding deve essere sempre perfezionata tramite banche o imprese di investimento (SIM). Il gestore iscritto nel registro dei portali non può richiedere al cliente di versare a suo favore le somme necessarie per la sottoscrizione degli strumenti finanziari, che al contrario devono essere versate solo in un conto indisponibile intestato all'emittente acceso presso la Banca o la SIM.