Le banche e gli istituti di credito non forniscono i propri servizi di prestazioni creditizie quando chi li richiede rientri in una di queste categorie:
1) soggetto non in possesso dei presupposti reddituali richiesti, qualora il prestito fosse di importo eccessivo se rapportato al reddito percepito o se il reddito provenisse da un lavoro non documentabile ("in nero");
2) soggetto che ha ottenuto precedenti prestiti da altre banche o società finanziarie, ritenendo che potrebbe risultare troppo oneroso adempiere alle scadenze derivanti da ulteriori nuovi finanziamenti. Le scadenze dei vari prestiti per di più dovrebbero non pesare eccessivamente sul nucleo familiare, che deve sostenere le normali spese di una famiglia, anche perché per molte famiglie anche l'affitto o il mutuo della casa influiscono sulla disponibilità del reddito;
3) soggetto che può aver subito nel suo passato protesti di assegni o di cambiali; questo rispetto alle prime due ipotesi è un caso che può riportare segnalazioni negative e il prestito potrebbe essere rifiutato perché rientra nella casistica di ipotesi di situazioni in cui è praticamente impossibile riuscire ad ottenere un "normale" prestito;
4) soggetto su cui pendono una o più segnalazioni negative presso le relative banche dati (oggi chiamate S.I.C.- Sistemi di Informazioni Creditizie) cioé si è finiti nelle liste dei "cattivi pagatori", tra coloro che nel nostro paese non hanno pagato o pagato in ritardo una o più rate di un finanziamento, in tal caso l'unica soluzione sarà la cancellazione delle segnalazioni negative ove possibile secondo le norme della privacy.
La seganalzione di cattivo pagatore è presente nel sistema di informazioni creditizie di CRIF è cancellata automaticamente, senza che sia richiesta una domanda specifica, secondo tempi diversi stabiliti per legge dal Codice Deontologico.
La cancellazione automatica da Eurisc, il sistema che contiene l'elenco dei cattivi pagatori avviene in tempi diversi nelle varie ipotesi:
1. nel caso di un finanziamento in corso di istruttoria, dopo 6 mesi dalla domanda;
2. nel caso di un finanziamento a cui il cliente ha rinunciato o non concesso, dopo un mese dalla rinuncia o dal mancato ottenimento (rifiuto);
3. nel caso di un finanziamento rimborsato regolarmente, da un mese della rinuncia o rifiuto;
4. nel caso di ritardi di 1 o 2 rate, dopo 12 mesi dalla regolarizzazione a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano puntual;
5. nel caso di ritardi di 3 o più rate, dopo 24 mesi dalla regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano puntuali;
6. nel caso di finanziamenti non rimborsati o con gravi morosità, dopo 36 mesi dall'estinzione o dalla data dell'ultimo aggiornamento.