Chi decide di accendere un mutuo sa di doversi confrontare con una serie di difficoltà, dovuta principalmente alle garanzie da presentare e alle diverse percentuali dei tassi di interesse. Cominciare con il calcolo della rata del mutuo più vantaggiosa mettendo a confronto le offerte degli operatori può fornire una prima idea sui costi del rimborso del finanziamento.
Anche se non sempre è obbligatorio, una buona idea sarebbe quella di valutare un'assicurazione mutuo casa che va a tutelare sia il mutuatario che l'istituto di credito in caso di insolvenza o danni all'immobile ipotecato.
Infatti, è bene ricordare che anche nel caso di ritardo nel pagamento delle rate mensili, la banca applicherà al rimborso un tasso di mora, maggiore del normale tasso di ammortamento. La definizione dei tassi di interesse non è decisa arbitrariamente dagli istituti di credito, i quali devono agire nel rispetto della legge.
Più precisamente, per evitare tassi di interesse da usura sul mutuo, la Banca di Italia stabilisce trimestralmente delle soglie entro le quali devono restare le percentuali di interesse sui finanziamenti. Però è possibile che il mutuatario possa corrispondere rate con tassi di interesse complessivamente superiori alla soglia d'usura.
Questa condizione ha portato numerosi mutuatari a far valere le proprie ragioni nelle aule dei tribunali italiani. Tuttavia le ultime sentenze hanno dato ragione alle banche. In particolare, negli ultimi mesi molti sono stati i ricorsi per situazioni molto simili tra loro.
Si tratta di casi in cui i mutuatari hanno contestato ai tribunali il fatto che la propria banca, soprattutto in caso di insolvenza, avesse applicato sui mutui ipotecari un tasso di mora che sommato al tasso corrispettivo andava a superare le percentuali previste dalla Banca di Italia.
Soltanto durante lo scorso mese, i Tribunali, precisamente quelli di Napoli e Verona, hanno respinto le richieste dei mutuatari, confermando l'interpretazione esatta della sentenza della Cassazione (sez. I, sentenza 09.01.2013 n° 350).
Questa sentenza infatti ribadisce che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori". Quindi i tassi corrispettivi e i tassi di mora non vanno sommati, ma confrontati singolarmente con le soglie di usura.