Chi ha ottenuto la sospensione del mutuo (o la otterrà in futuro) nell'ambito del Piano Famiglie Abi-Cosumatori, del Fondo di Solidarietà appena rinnovato dal governo, o di sospensioni ad hoc come per esempio i terremotati di Abruzzo ed Emilia Romagna, farebbe bene a darsi due conti sui tassi di interesse da pagare per le rate sospese in quanto con la decisione 3257 del 14 giugno 2013 l'Arbitro Bancario Finanziario ha stabilito come essi vadano calcolati.
La sentenza dell'ABF è molto importante perchè stabilisce in maniera chiara e univoca come le banche debbano calcolare gli interessi relativi al periodo in cui il mutuo viene sospeso: la cosa ovviamente riguarda migliaia di mutuatari che se non fossero adeguatamente informati si potrebbero magari ritrovare a pagare più del dovuto.
Il tutto è nato dal ricorso di un cittadino abruzzese che, in seguito ai danni subiti a causa del terremoto del 2009, ottenne la sospensione del mutuo casa; al termine del periodo di sospensione, la banca comunicò che gli interessi da pagare erano pari a 2481 euro, a fronte di rate sospese per un totale di 5355 euro: troppi, e infatti erano stati calcolati in maniera furbetta dalla banca, portando così il mutuatario a fare ricorso.
La banca aveva infatti calcolato gli interessi per il periodo di sospensione del mutuo su tutto il capitale residuo nonchè sulla quota capitale e sulla quota interessi delle rate sospese. Invece l'Arbitro Bancario Finanziario ha stabilito che gli interessi di sospensione del mutuo vanno calcolati esclusivamente sulla quota capitale delle rate sospese: d'altra parte le rate sospese non vengono mica cancellate, sono solo accodate al piano di ammortamemento.