Dal primo febbraio del 2010 è in vigore una norma che prevede la possibilità di saltare le rate del mutuo casa sulla prima casa in presenza di particolari condizioni. L'accordo siglato tra l'Associazione bancaria (Abi) e le associazioni dei consumatori prevede la sospensione delle rate per i mutui non superiori a 150mila euro per l'acquisto e ristrutturazione dell'abitazione principale ed è destinato alle persone che si trovano in temporanea difficoltà nel rimborso per la perdita di occupazione o per problemi di salute.
La sospensione del pagamento può essere richiesta per due volte durante il contratto di mutuo e ha una durata di almeno 12 mesi fino a un periodo complessivo massimo di 18 mesi. Terminato il periodo di sospensione il rimborso delle rate prosegue con gli importi e le periodicità stabilite nel contratto originale e la durata del mutuo verrà prorogata in base al tempo di sospensione.
Possono usufruire di questa agevolazione coloro che riescono a dimostrare di essere in condizioni economiche tali da non consentire il pagamento delle rate: reddito che non superi i 40mila euro l'anno, perdita di lavoro subordinato o cessazione di rapporti di lavoro non subordinati ma coordinati e continuativi, riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, morte del titolare del mutuo o insorgenza di condizioni di non autosufficienza. La sospensione del pagamento della rata, previa domanda, scatta entro 45 giorni. L'iniziativa è applicabile ai mutui a tasso fisso, variabile e misto, mutui cartolarizzati, rinegoziati, surrogati e per i mutui accollati. Queste sono le linee generali alle quali devono attenersi le banche associate all'Abi, le quali possono tuttavia offrire condizioni migliori rispetto a quanto previsto dall'accordo.
Una possibilità, quella della sospensione delle rate, che sembra ancora poco conosciuta e sfruttata dai consumatori italiani.
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