La crisi colpisce sopratutto il posto di lavoro e il reddito mensile delle famiglie. Con l'abbassamento del reddito per la sopravvenuta cassa-integrazione o il sussidio di disoccupazione, le famiglie hanno avuto serie difficoltà nel poter far fronte al debito fondiario aperto con le banche per poter acquistare il loro bene rifugio (la casa).
Il Governo italiano non è riuscito a legiferare per tempo, ma per fortuna, l'ABI (associazione bancaria italiana), Le associazioni dei consumatori e il Governo hanno convenuto di prorogare al 31 marzo 2013 il termine per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui per 12 mesi, il cosiddetto : Piano Famiglia.
le cifre son da capogiro per l'anno 2012. Infatti gli istituti bancari hanno sospeso 85.000 mutui per un controvalore pari a circa 9 Miliardi di Euro. Viste il perdurare delle condizioni sfavorevoli per la nostra economia, hanno deciso di "venire in contro" alle famiglie in difficoltà dando la possibilità ancora per il primo trimestre del 2013 per chiedere la sospensione del mutuo.
Entriamo nel dettaglio, innanzitutto chi può chiedere la sospensione?
Sono ammessi al beneficio le persone fisiche con un reddito imponibile fino a 40.000 € annui e che hanno subito o subiranno entro il 28 Febbraio 2013 eventi particolarmente negativi quali:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
- sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).
Per attivare la sospensione delle rate del mutuo, le famiglie dovranno rivolgersi al proprio istituto bancario che fornirà il modulo per la sospensione del mutuo a cui dovranno essere allegate le documentazioni richieste per ogni tipologia di categoria suscritta.
La banca attiva la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; comunica l'eventuale diniego alla domanda del cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa. Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.
Al termine del periodo di sospensione riprende il processo di ammortamento con corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione. Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell'ammortamento. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo. Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate dal momento del verificarsi dell'evento al momento dell'attivazione della sospensione.