Se salto una rata del mutuo cosa succede? È probabilmente questa la domanda che si pongono tutti coloro che si apprestano ad accendere un mutuo. Trattandosi di finanziamenti a medio e lungo termine e di cifre elevate, il timore di non riuscire a rispettare le scadenze previste dal piano di ammortamento è quindi lecito. Inoltre, il clima di incertezza lavorativa - con il dilagare dei contratti atipici – ed economica non rassicura i risparmiatori italiani che in alcuni casi decidono di rimandare la realizzazione dei loro progetti a momenti migliori.
Come spesso ricordiamo ai nostri lettori, la decisione di richiedere un mutuo rappresenta sempre un passo importante, per questo è importante valutare sempre con estrema attenzione tutte le condizioni contrattuali, le voci di spese e quindi anche le conseguenze previste se si ritarda o non si pagano le rate del mutuo, ovvero: gli interessi di mora previsti e il numero massimo di rate non pagate prima di procedere con l'escussione dell'immobile. A tal proposito cerchiamo di fare chiarezza sulla questione e capire cosa bisogna aspettarsi se si dovessero saltare delle rate.
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Quali sono le conseguenze in caso mancato pagamento delle rate del mutuo?
Chiariamo subito che ritardare o saltare il pagamento delle rate del mutuo comporta sempre delle conseguenze sui costi, a causa dell'immediata applicazione dei tassi di mora - da non confondere con i tassi d'interesse - il cui valore può variare in base alle condizioni contrattuali stabilite dall'istituto di credito prescelto. Il genere la formula standard applicata per calcolare gli interessi di mora è la seguente:
Interessi di mora = giorni di ritardo x importo della rata x tasso di mora / 36500
Al valore finale saranno poi applicate le spese della messa in mora del mutuatario, che comprendono le commissioni di insoluto, la lettera di sollecito circa 5 euro e le spese di recupero del debito. L'entità di queste spese aggiuntive, che andranno a sommarsi al costo del mutuo, potranno variare a seconda dei casi.
La messa all'asta dell'immobile in caso di ritardo prolungato nei pagamenti - casi di insolvenza – è stata regolarizzata con l'entrata in vigore dallo scorso maggio del Decreto Mutui, recependo così la Direttiva Comunitaria 17 del 2014. La grande novità introdotta dal Decreto riguarda il numero delle rate non pagate che autorizzano la messa in vendita dell'immobile. Grazie all'intervento delle Commissioni Parlamentari, è stato stabilito che per procedere contro il cliente inadempiente bisogna raggiungere il mancato pagamento di diciotto rate del mutuo.
Le novità introdotte dal decreto mutui saranno applicate a tutti i contratti stipulati a partire dal 1 luglio 2016 e riguardano molti altri aspetti. Il testo ad esempio ribadisce l'obbligo delle banche di informare i clienti sulle conseguenze previste in caso di mancato pagamento. Infatti, in fase di sottoscrizione del contratto le banche devono consegnare ai clienti il Pies (prospetto informativo europeo standardizzato) dove sono riportate tutte le informazioni e i dettagli contrattuali.
Il nuovo testo sui mutui, stabilisce che in caso di vendita all'asta dell'immobile la banca ha l'obbligo di versargli la differenza tra importo del credito e il valore dell'immobile. Inoltre, se l'immobile è venduto ad un prezzo maggiore, la banca deve cedere l'eccedenza al debitore. Il debito verrà considerato estinto anche se il valore della casa è inferiore alla cifra da restituire.
Cosa succede invece se si ritarda il pagamento?
Le conseguenze sono decisamente minori se il ritardo è limitato e comunque riconducibile ad una motivazione valida, anche se l'applicazione dei tassi di mora sarà comunque inevitabile. Per non complicare la situazione, in ogni caso di difficoltà è sempre bene avvisare la banca e spiegare le ragioni del ritardo. Il ritardo nel pagamento di una rata del mutuo potrebbe determinare anche la segnalazione al Crif soprattutto se si verifica uno di questi casi:
· mancato pagamento una o più rate del mutuo;
· ritardo superiore a 180 giorni rispetto dalla scadenza originaria della rata;
· ritardo pagamento di almeno 7 rate tra il 30° ed il 180° giorno.
Se invece le motivazioni sono riconducibili all'improvvisa perdita del lavoro si può chiedere alla banca la sospensione del mutuo e una rinegoziazione del piano di ammortamento. Per evitare eventuali complicazioni è buona norma verificare che il pagamento della rata vada a buon fine ad ogni scadenza. Infatti, in caso di problemi tecnici sarà invece compito del mutuario allertare subito la banca.