Sulla GU n.86 del 12/04/12 è stato pubblicato il regolamento che consente di accedere ai requisiti previsti per accedere ai benefici relativi al Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa che permetterà di richiedere la sospensione del pagamento delle rate ai mutuatari che si trovano in difficoltà economica, a patto che siano in possesso di determinati requisiti. Insomma ci sarà un pò di ossigeno per coloro che sono in difficoltà economica. Verifichiamo nel dettaglio quali sono questi requisiti minimi.
Requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni
Per poter accedere al Fondo occorre almeno una delle seguenti condizioni:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
- cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione.
- morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
Inoltre beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:
a) titolo di proprietà sull'immobile (sito nel territorio nazionale) oggetto del contratto di mutuo che deve costituire l'abitazione principale del beneficiario;
b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro in ammortamento da almeno un anno;
c) indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.
Tutti e tre i requisiti di cui al punto 1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda. In caso di mutuo cointestato è sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari. In tal caso la sospensione verrà accordata per l'importo dell'intera rata, fermo restando che alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari.
Sono ricomprese nell'ambito di applicazione della misura anche le seguenti tipologie di mutui:
- I mutui che sono stati oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite e di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.
- I mutui erogati per "portabilità" tramite surroga ai sensi del DL 7/2007 convertito dalla legge 40/2007, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga. In tale ipotesi sono ammissibili i mutui surrogati che al momento della surroga siano di importo non superiore a 250.000 euro, sempre che l'evento che ha determinato la temporanea impossibilità di provvedere al pagamento si sia verificato successivamente alla data di surrogazione del mutuo.
- I mutui oggetto di rinegoziazioni concordate con la banca.
La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate. La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione stesso. La sospensione si attiverà, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla data della comunicazione. Una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, la banca comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.