Come ottenere la sospensione del mutuo prima casa?

Grazie al Fondo di Solidarietà è possibile sospendere il pagamento del mutuo prima casa. Scopri tutti i dettagli.

Come ottenere la sospensione del mutuo prima casa?

Spesso l'acquisto di un'abitazione prevede la sottoscrizione di un mutuo. Trattandosi di un contratto di media-lunga durata non è quindi escluso che nel corso del tempo gli intestatari possano attraversare dei momenti di difficoltà e quindi non riuscire a rispettare le scadenze delle rate di rimborso e abbiano il bisogno di richiedere la sospensione del muto.

Per questa ragione è stato istituito il Fondo di Solidarietà del Ministero dell'Economia. Il suo scopo è sostenere le famiglie nel pagamento del mutuo per la prima casa, è stato nuovamente reso operativo ed è possibile produrre istanza.

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Che cos'è e come funziona il Fondo di Solidarietà?

Il Fondo di Solidarietà è stato istituito con la Legge n. 244 del 24/12/2007 con lo scopo di garantire ai titolari di un mutuo prima casa la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di rimborso. Un'opportunità riservata solo in seguito al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo è operativo grazie al rifinanziamento di ulteriori 20 milioni di euro disposto col Decreto "Salva Italia". In termini meno burocratici, i richiedenti possono ottenere la sospensione fino a 18 mesi del pagamento della rata complessiva del debito contratto per l'acquisto dell'abitazione principale.

Fondo di Solidarietà: quali sono i requisiti per farne richiesta?

Per poter dare chance alle richieste, inoltrando la debita domanda, bisogna ricordare che la sospensione è applicabile solo ai mutui di importo inferiore a 250.000 euro, di cui sono state già pagate le rate del primo anno, e con un valore ISEE - l'indicatore della situazione economica equivalente - del titolare non superiore alla soglia dei 30.000 euro di reddito.

Come secondo requisito dopo la stipula del mutuo e nei 3 anni antecedenti l'istanza di ammissione al beneficio del Fondo, il mutuatario deve ricadere in almeno uno dei seguenti eventi:

cessazione del rapporto di lavoro subordinato con conseguente stato di disoccupazione, ad esclusione della risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni non per giusta causa.

cessazione dei rapporti di lavoro ex art. 409, n. 3 del C. P. C. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e di collaborazione concretizzabili in prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), ad esclusione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale p.g. c.a, di recesso del lavoratore non p.r g. c. con attualità dello stato di disoccupato;

morte o riconoscimento di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, c. 3, della Legge n. 104/1992), oppure di invalidità civile non inferiore all'80%.

La sospensione del mutuo prevede delle spese extra?

La sospensione non implica commissioni o spese istruttoria, e non richiede il rilascio di garanzie aggiuntive. La domanda può riguardare anche mutui che hanno già goduto di differenti misure di sospensione, a condizione che quest'ultima non abbia superato i 18 mesi.

Cause di non ammissibilità sono: ritardo nei pagamenti - al momento di inoltro della domanda - superiore a 90 giorni consecutivi, la risoluzione del contratto, procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; godimento di agevolazioni pubbliche; presenza di un'assicurazione che copra il rischio con elencazione dei predetti eventi, purché essa assicuri il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo sospensivo.

Basta perciò la sussistenza, di una sola delle menzionate circostanze per impedire la concessione dell'aiuto. Le domande possono essere inoltrate utilizzando la modulistica disponibile e scaricabile sul sito del Ministero dell'Economia (www.mef.gov.it) e della CONSAP S.p.A. (www.consap.it).