È il 2007 e il Decreto Bersani sulle liberalizzazioni introduce cambiamenti anche nel campo delle intermediazioni bancarie e finanziarie. Tale decreto stabiliva la possibilità di usufruire di un'agevolazione sul mutuo casa, ovvero la possibilità di attivare la procedura di surrogazione presso una banca diversa da quella erogante.
L'articolo 8 del Decreto ha stabilito quindi la surrogazione del mutuo e la sua portabilità. Surrogare il proprio mutuo significa trasferire il proprio contratto esistente presso un'altra banca, con diverse condizioni, senza penali o altri oneri come le spese di istruttoria della pratica.
Sempre le 2007 l'Abi aveva messo a punto una procedura standard per rendere più semplici, veloci e trasparenti le pratiche e le procedure di portabilità dei mutui casa. La realtà però spesso, è ben diversa. Infatti tali pratiche proprio perché favoriscono la concorrenza tra i diversi istituti di credito, erano decisamente molto lente. Così nel 2009 si è resa necessaria un'integrazione al Decreto anticrisi che stabilisse un periodo entro il quale le operazioni di portabilità tramite surroga dovessero concludersi.
Uno strumento che tutela i consumatori in quanto prevede un risarcimento del danno subito da parte della banca che non ha effettuato in modo celere tutte le operazioni necessarie. Il risarcimento deve essere corrisposto nel caso in cui la portabilità non venga perfezionata entro trenta giorni dalla richiesta.
Il risarcimento si attesta all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo da parte della banca. Quello che resta da chiarire è se questa percentuale vada applicata all'intero mutuo richiesto o solo alla parte per la quale si richiede la portabilità con surroga.
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