Cambiare il tasso del mutuo è possibile. Nonostante sia un periodo di relativa tranquillità per i titolari di un mutuo a tasso variabile, chi volesse mettersi definitivamente al riparo dalle oscillazioni del mercato passando al tasso fisso ha un'opportunità in più. Secondo la legge 106 del 2011 (articolo 8 comma 6), i titolari di mutui a tasso variabile possono trasformarlo in un tasso fisso fino al 31 dicembre, senza alcun costo aggiuntivo. Il nuovo tasso sarà composto dall'IRS 10 anni più lo spread di stipula del variabile.
Facciamo un pò di chiarezza. Con un mutuo a tasso variabile in periodi di tassi alti, la banca guadagna di più e il mutuatario paga di più. Se invece ci sono tassi alti e il proprio mutuo è a tasso fisso, si paga sempre la stessa somma ma la banca perde quel margine di guadagno legato alla contingenza a lei favorevole. Ecco perché nel secondo caso gli istituti di credito sottoscrivono gli IRS, Interest Rate Swap, cioè dei contratti speculativi che tutelano dal rischio di rimetterci troppo in periodi di tassi alti. L'IRS ha durata variabile, da un anno fino all'intera durata del mutuo.
Passando quindi da un mutuo a tasso variabile ad uno a tasso fisso, si dovrà aggiungere agli interessi della rata anche la quota IRS. Chi volesse farlo entro il 31 dicembre, può approfittare di condizioni particolarmente vantaggiose, perché il tasso fisso sarà pari a quello variabile al momento della stipula del contratto (basta guardare i tg per capire che sarà più conveniente) e la quota IRS 10 anni è al momento inferiore al 2%.
Vediamo quali sono i requisiti per ottenere la rinegoziazione del proprio mutuo:
- Il mutuo deve essere stato sottoscritto entro il 14 maggio 2011;
- Dev'essere stato richiesto per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo;
- Il tasso originale dev'essere variabile "puro": sono escluse i mutui con CAP (variabile a tetto fisso), con opzione (ovvero che già prevedono la possibilità del passaggio da un tasso all'altro), variabili a rata costante e affini;
- L'importo iniziale del mutuo non deve essere superiore ai 200.000 euro;
- L'ISEE del richiedente non deve superare i 35 mila euro;
- Il mutuatario deve aver sempre pagato le rate puntualmente.
Contestualmente all'avvio di questa pratica, si può chiedere anche la variazione della durata residua del mutuo, con un allungamento massimo di 5 anni, a patto che la durata residua del mutuo al momento della rinegoziazione non superi i 25 anni.
L'unica parte ancora un po' ambigua del provvedimento riguarda la data di rilevazione dell'IRS. Non è chiaro infatti se si debba applicare quello del giorno in cui si presenta la domanda di rinegoziazione o quello della data in cui questa diventa effettiva.
Chi fosse interessato può rivolgersi alla propria banca, facendo riferimento al testo di legge consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n° 160 del 12 luglio 2011.