La sospensione dei mutui per le famiglie in difficoltà è possibile già dal 27 aprile 2013, gli interessi vengono bloccati e non è prevista nessuna spesa; sono rigide invece, le norme per averne l'accesso. Ecco alcune direttive del Fondo di solidarietà per i mutui.
Dal 27 aprile è di nuovo operante l'interruzione delle rate dei "mutui prima casa" per 18 mesi, per le famiglie in difficoltà, a patto, che si abbiano delle precise qualità. Per attuare la richiesta, sono a disposizione i moduli sui siti del Ministero dell'Economia e della Consap.
Ritorna attivo il Fondo di Solidarietà per i mutui, con le varianti allegate dal decreto ministeriale dell'Economia 37/2013 stampato nella Gazzetta Ufficiale.
Grazie al supporto del Fondo, è fattibile interrompere il muto per la casa principale, senza nessun tasso d'interesse maturato durante la sospensione. L'interruzione del mutuo non comporta altri impegni finanziari, non sono richieste garanzie aggiuntive.
Anche per i mutui che hanno già usufruito di altre forme di sospensione, è possibile richiederne l'interruzione, a patto, che la sospensione non sia stata superiore ai 18 mesi.
Il proprietario o il cointestatario del mutuo, per aver diritto all'interruzione, deve risultare disoccupato e nei tre anni prima alla domanda di sospensione, deve essere stato documentato, uno degli ulteriori fatti (seguenti alla data di stesura del mutuo).
Vediamoli insieme:
- porre termine al rapporto di lavoro subordinato (con queste regole) conclusione concordata; conclusione per limiti di età con diritto pensionistico di anzianità o vecchiaia; dimissioni per giusta causa; con realtà dello stato di disoccupazione;
- porre termine ai rapporti di lavoro in base all'articolo 409, numero 3 del codice civile (con queste regole) conclusione concordata, cessione con il datore di lavoro per giusta causa, cessione del lavoratore non per giusta causa, con realtà dello stato di disoccupazione;
- morte di un cointestatario o dichiarazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, invalidità civile non al di sotto del 80%.
Il vantaggio è contenuto ai mutui che non superano i 250mila euro, in pagamento da un minimo di un anno e il proprietario deve avere un avviso della condizione economica pari (ISEE) non oltre a 30mila euro.
L'interruzione non può essere reclamata per i mutui con le seguenti caratteristiche:
- morosità nei versamenti superiore a 90 giorni successivi all'esibizione della domanda;
- mutui per i quali sia presente la scadenza dal contributo o la conclusione del medesimo contratto, attraverso comunicazione dell'atto di precetto o sia stata intrapresa da terzi una causa esecutoria sull'immobile ipotecato.
Utilizzo di benefici pubblici: assicurazione a protezione del pericolo dei fatti elencati qui sopra, che tuteli l'indennizzo dell'ammontare delle rate oggetto dell'interruzione e sia valida nel momento della stessa sospensione.