Luci puntate sulle banche e sulle società di credito in quest'ultimo periodo. Da quando infatti è stato portato alla luce dal programma di Italia 1 Le Iene il problema dei tassi d'usura i consumatori si sono messi sul piede di guerra per cercare di riavere indietro i soldi che gli spettano, per cercare di far valere i loro diritti e di ottenere finalmente dei mutui che possano essere considerati legali.
Le prime diffide nei confronti delle banche sono partite proprio in questi giorni grazie a Confconsumatori, diffide che sono state rese possibili dalla sentenza 350/2013 della Corte di Cassazione. La sentenza prevede che i consumatori possano recuperare gli interessi sui mutui che sino ad oggi si trovati costretti a pagare in tutti quei casi in cui il tasso effettivo globale del mutuo arrivi a superare quello che viene definito il tasso di soglia, quel tasso cioè che delimita il confine tra un tasso legale e un'usura vera e propria. Il tasso effettivo globale di un mutuo lo si calcola considerando non solo gli interessi di mora che entrano in gioco nel caso di ritardo del pagamento di una rata mensile, ma anche le spese penali e tutte le altre spese extra previste dal contratto di mutuo. Vi ricordiamo che la sentenza non si rivolge solo ed esclusivamente ai mutui ma anche ad ogni altra tipologia di finanziamento e di leasing.
L'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari (Adusbef) offre a tutti coloro che devono fare ricorso per un mutuo con tasso d'usura tutta la modulistica necessaria. Sul sito internet dell'associazione è infatti presente un semplice modulo indirizzato alla Banca d'Italia che il consumatore deve compilare ed inviare poi all'indirizzo indicato via raccomandata con ricevuta di ritorno. Sul sito internet dell'associazione è anche possibile controllare una tabella per comprendere se il mutuo ipotecario che è stato contratto può essere considerato davvero usura oppure no. La tabella riporta tutti i dati necessari, non solo quindi il tasso d'interesse del mutuo, ma anche il periodo di riferimento e la data di stipula.