In tempi di crisi gli italiani tendono a ridurre anche di molto i consumi rinunciando ai beni materiali superflui e cercando mese dopo mese di mettere da parte una fetta dello stipendio per i tempi a venire. Alla casa però non si può rinunciare e così, per riuscire ad arrivare a fine mese con ancora un tetto sulla testa, la maggioranza dei cittadini decide di informarsi su come calcolare la rata del mutuo per evitare di attivare un finanziamento troppo alto per le proprie tasche.
Oltre a fare ciò, per poter risparmiare ulteriormente sul finanziamento per l’acquisto dell’immobile è possibile valutare attentamente le proposte degli istituti di credito e informarsi sui mutui online presenti in rete per scegliere quello che più si adatta alle proprie specifiche esigenze. È possibile, infine, ricorrere ai Fondi di Garanzia gestiti dalle Regioni per le categorie in difficoltà e ai mutui agevolati come definito dalle istituzioni.
L’ultima novità in questo senso proviene dall’Agenzia delle Entrate e in particolare da una circolare, la 31/E, diffusa in data 30 dicembre 2014, che interessa tutti i cittadini intenti ad acquistare la prima casa. Per tutti questi, infatti, vi è una nuova possibilità di ottenere mutui agevolati con un conveniente abbassamento dell’Iva al 4% e, di conseguenza, con un cospicuo risparmio sulla spesa totale.
LEGGI ANCHE: Prima casa: tutti i vantaggi fiscali per l'acquisto
La circolare in questione prevede l’allineamento all’imposta di registro per quanto riguarda la classificazione catastale. I mutui agevolati, infatti, sono usufruibili da chi intenda acquistare immobili abitativi non appartenenti alle categorie del lusso. Nello specifico gli edifici esclusi dal bonus fiscale sono le abitazioni signorili, cat. a/1, le abitazioni in ville cat. a/8 e quelli di cat. a/9 cioè castelli e palazzi di pregio artistico o storico.
Da ultimo il documento definisce la procedura di attivazione dei mutui agevolati, che necessita innanzitutto della dichiarazione della categoria di appartenenza dell’immobile, da svolgersi all’atto del trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione. È inoltre necessaria l’attestazione di sussistenza delle altre condizioni prescritte per poter usufruire dell’agevolazione come definito dal decreto numero 131 risalente al 26 aprile 1986.