IVA lavori edili: quando viene applicata l’IVA al 10%?

Vuoi fare qualche lavoro in casa e non sai quale regime fiscale applicare? Ecco quando si applica l’IVA al 10% o al 22%

IVA lavori edili: quando viene applicata l’IVA al 10%?

L'ammontare dell'IVA sui lavori edili è una questione che può suscitare qualche dubbio. Attualmente esistono infatti due diversi regimi fiscali, uno con aliquota agevolata al 10% e un altro con aliquota al 22%. I testi normativi a cui fare riferimento per sapere quando si applica l'IVA al 10% e quando al 22% sono il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) e la legge 488 del 1999, che specificano le categorie di lavori e le tipologie edilizie interessate dai due regimi.

Se quindi stai per effettuare dei lavori di ristrutturazione, con o senza l'accensione di un mutuo, continua a leggere per sapere con certezza quale IVA lavori edili dovrai applicare.

IVA lavori edili: le categorie del Testo Unico

Il Testo Unico dell'Edilizia, approvato nel 2001, raggruppa i lavori edili in cinque categorie:

  • manutenzione ordinaria
  • manutenzione straordinaria
  • recupero e restauro conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica.

 

In linea generale, grazie alla legge 488/1999, che ha cancellato la distinzione tra piccoli e grandi interventi edilizi, l'IVA al 10% si applica quando si tratta di lavori realizzati su edifici "a prevalente destinazione abitativa privata". La distinzione tra piccoli e grandi lavori resta invece per gli immobili strumentali, ossia quelli utilizzati per l'esercizio di attività imprenditoriali: in questo caso si applica l'aliquota agevolata al 10% solo per i grandi interventi.

Per tutti gli interventi di manutenzione e ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo si applicherà quindi di norma l'IVA al 10%, valida anche per le fatture riguardanti i materiali comprati dalla ditta che effettua i lavori.

DA LEGGERE: Mutuo ristrutturazione: scopri tutti i vantaggi

IVA lavori edili: quando viene applicata l'IVA al 10?

L'aliquota al 10% viene applicata ad esempio per l'acquisto di beni finiti per la ristrutturazione edilizia, la ristrutturazione urbanistica, il restauro e il risanamento conservativo anche quando non c'è posa in opera da parte del rivenditore. Oppure, viene ugualmente applicata per l'acquisto di materiali per interventi di recupero edilizio, facendo però attenzione che la posa in opera venga eseguita dal rivenditore.

In questo caso fanno parte della famiglia dei materiali oggetti come piastrelle, pennelli, pitture, attrezzatura varia, laterizi e altro. Stessa cosa vale per l'acquisto di beni finiti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche qui facendo attenzione che la posa in opera sia effettuata dal rivenditore. In questo caso rientrano in questa categoria di prodotti finiti sanitari, termosifoni, caldaie e altro. Infine, fanno parte del regime fiscale al 10% tutte le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio.

Subentra l'aliquota al 22% di IVA per tutto ciò che non rientra nel campo degli casi appena descritti. Ad esempio quando il pagamento riguarda gli onorari di professionisti o anche l'acquisto di materiali e beni che non siano prodotti finiti.

Nel caso in cui tu abbia applicato l'aliquota al 22% per un lavoro che invece ricade in quella da 10%, non preoccuparti: è possibile far partire un'istanza di rimborso all'impresa edilizia e, successivamente, direttamente all'Agenzia delle Entrate.