A gennaio 2014 entreranno in vigore le nuove aliquote per acquistare un immobile sia da privati, sia da imprese. Ecco quali sono alcune novità sulle imposte del registro e su gli altri tributi quando si acquista una casa da un privato.
Sono state rimodulate a vantaggio dei contribuenti le imposte sull'acquisto di una casa. Ovviamente, come sempre, le aliquote cambiano secondo il tipo di investimento che si va a fare. Fino al 31 dicembre 2013 se si acquista da un privato un immobile che non è prima casa, l'imposta di registro prevista è del 7%, mentre quella ipotecaria del 2% e quella catastale dell'1%. L'acquisto della prima casa, invece, gode già delle agevolazioni dettate dal legislatore che prevedono un'imposta di registro del 3% e quelle ipotecaria e catastale fissate a 168 euro ciascuna. Insomma, c'è già una notevole differenza fra le due tipologie di investimento, ma da gennaio per l'acquisto prima casa, le cose dovrebbero cambiare in meglio. Vediamo, dunque quali sono le principali novità introdotte dalla rivoluzionaria mini riforma effettuata dal governo.
Dal primo gennaio 2014 per l'acquisto della prima casa da un privato l'aliquota scenderà dal 3% al 2% (con un minimo di 1.000 euro). Le imposte ipotecaria e catastale da 168 euro passeranno a 50 euro ciascuna. In pratica se oggi su un immobile dal valore di 400.000 euro si pagano (400.000x3%) 12.000 euro di tasse, da gennaio si pagheranno 8.000 euro. Il risparmio come si vede è sostanzioso.
Che cosa cambia in termini dei requisiti per accedere al bonus? Attualmente, per accedere alle agevolazioni previste per la prima casa, necessita che l'abitazione non deve appartenere alla categoria lusso; deve trovarsi nel Comune di residenza dell'acquirente (o in quello in cui intende stabilirla entro diciotto mesi dalla stipula del contratto, oppure nel Comune in cui lavora), e se trasferito dall'estero per lavoro, nel paese dove ha sede il datore di lavoro. Inoltre, l'acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa a uso abitativo nel comune dove insiste l'immobile che andrà ad acquistare in regime agevolato.
Ovviamente, l'acquirente non deve essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale, nemmeno per quote o in comunione legale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, acquistata anche dal coniuge usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Dal primo gennaio cambia la prima condizione. La definizione casa di lusso è riferita alla legge Tupini del 1969. Questa regola decade: da gennaio per identificare una casa di lusso sarà sufficiente controllare l'accatastamento dell'appartamento. Usufruisce delle agevolazioni prima casa, infatti, solo la categoria A/1. Le abitazioni di tipo signorile sono quelle appartenenti alle categorie A/8, abitazioni in ville, e A/9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.