La revisione della caldaia è una prassi obbligatoria che consente di verificare il corretto funzionamento dell'impianto, la presenza di eventuali anomalie e quindi la riduzione delle sostanze inquinanti presenti nell'aria. Grazie a questa semplice procedura è possibile non solo ottimizzare l'uso delle risorse energetiche, ma anche ridurre i costi del riscaldamento che rappresentano una delle principali voci di spesa durante i mesi invernali.
Nonostante sia una procedura obbligatoria, disciplinata dal DPR n. 74 del 2013, la revisione delle caldaia viene spesso offerta come servizio aggiuntivo gratuito da molte compagnie energetiche. Molti fornitori, come ad esempio Enel Energia con il sevizio CaldaiaOk, mettono a disposizione dei loro clienti dei tecnici qualificati che eseguiranno tutti i controlli necessari per verificare il corretto funzionamento dell'impianto e quindi la quantità di sostanze inquinanti sprigionate nell'aria.
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Revisione della caldaia: quali sono le procedure da seguire?
Il DPR n. 74 del 2013 fornisce tutte le indicazioni necessarie per eseguire la manutenzione dell'impianto e verificare il corretto funzionamento, indicando anche quali sono le tempistiche da rispettare. A tal proposito il decreto stabiliste che le tempistiche sono stabilite dalle ditte produttrici degli impianti e quindi indicate nelle istruzioni tecniche fornite al momento dell'installazione. La revisione della caldaia avviene in genere ogni 1-2 anni, ma può variare a seconda della tipologia della caldaia.
Fumi di scarico e rendimento di combustione: quali sono le differenze?
La revisione della caldaia non va confusa con i controlli per i fumi di scarico e il rendimento di combustione, la cui periodicità è stabilità dall'allegato A del n.74 del 2013, che fa riferimento alle diverse tempistiche per i controlli, da quelli annuali fino a quelli quadriennali.
Per gli impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza inferiore o uguale a 100kw e per gli impianti a gas metano o GPL i controlli saranno eseguiti ogni 2 anni. Gli impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100kw richiedono verifiche più serrate, ovvero ogni anno. Decisamente più lunghi sono invece i tempi previsti per gli impianti a gas metano o GPL con potenza inferiore a uguale a 100kw, effettuati ogni 4 anni.
La normativa prevede inoltre che al termine della revisione della caldaia e del controllo dei fumi venga rilasciato dal tecnico qualificato un rapporto che attesti l'avvenuto controllo e che dovrà essere allegato al libretto di impianto. Dal 15 ottobre 2014 è stato introdotto un nuovo libretto di impianto, obbligatorio per i proprietari di casa, che deve essere compilato dal tecnico che esegue le varie operazioni. Il vecchio documento sarà comunque utile perché rappresenterà la documentazione storica della caldaia.
Quali sono le Regioni coinvolte dal decreto?
Il DPR 74 del 2013 specifica inoltre che le modalità e le tempistiche sono applicabili sono a quelle Regioni che hanno adottato la direttiva comunitaria 2002/91/CE che disciplina il rendimento energetico degli edifici, come: la Liguria, la Valle D'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Trentino, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, la Puglia, la Sicilia e l' Abruzzo.