In arrivo nuove regole per garantire ai consumatori tempi certi e una tempestiva informazione in caso di bollette di gas ed elettricità non pagate alla scadenza. Con la delibera 67/2013/R/com, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha infatti introdotto alcune garanzie innovative nella procedura di costituzione in mora e per l'eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura da parte dei venditori al dettaglio di elettricità e gas.
Un'altra novità di rilievo è che prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, nei casi di conguagli o di importi anomali, il venditore dovrà rispondere ai reclami scritti dei clienti. In caso di mancato rispetto di queste nuove regole sono previsti indennizzi automatici in bolletta a favore del cliente finale. Nel dettaglio, il venditore è tenuto a corrispondere al consumatore 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata; 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non abbia rispettato le tempistiche previste dalla regolazione.
In tutti questi casi, comunque, al consumatore non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.