Sulla scia dei dati Istat che hanno appurato un calo nei consumi di energia e gas nel biennio 2013-2014 e a seguito delle tante innovazioni introdotte dalle aziende per risparmiare sulle bollette della luce, anche la Legge di stabilità 2016 strizza l'occhio al consumatore.
Dal disegno di legge di stabilità 2016 attualmente in discussione al Senato, si evince il progetto di proseguire a supportare il ricorso all'energia pulita. Gli occhi sono particolarmente puntati sul risparmio del consumatore.
Tra le disposizioni sul tavolo, ci sono ordinamenti riguardanti le produzioni agro energetiche e quella da fotovoltaico.
Il disegno di Legge di Stabilità 2016 introduce una serie di requisiti per la determinazione delle soglie del reddito agrario. Nello specifico, rientrano nel reddito agrario quelle produzioni che non superano, , i 2.400.000 Kwh anno e i 260000 Kwh all'anno rispettivamente.
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Ma ancor più importante risultano essere le disposizioni relative a una serie di agevolazioni fiscali previste che favoriscono il consumatore. Nel disegno di Legge di stabilità si parla di 65% su riqualificazione energetica, ancora 65% sugli interventi contro il rischio sismico e infine 50% sul recupero edilizio.
Quanto alla riqualificazione energetica, la Legge di Stabilità 2016 estende la detrazione relativa ad acquisto e a posa in opera di schermature solari, per un valore di 60.000 euro della detrazione stessa. Sotto la lente anche impianti di climatizzazione invernali, che – se alimentati da biomasse combustibili - potrebbero diventare oggetto di detrazione per un valore massimo di 30.000 euro.
Le agevolazioni fiscali legate relativi interventi di riqualificazione energetica sono strettamente connessi agli obiettivi legati all'emissioni di CO2 e messi in cantiere per l'anno 2020 dall'Unione Europea. Inoltre, i riflettori si accendono sul ritorno dell'Iva sul pellet al 10%, sulla scia dell'aumento dell'anno scorso al 22%.
Quanto invece al calcolo dell'Irpef e dell'Ires il reddito viene determinato considerando la componente da ricondurre alla valorizzazione dell'energia ceduta, esclusa la quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%. Per la prima volta, infatti la normativa consente, in questa maniera, di individuare i criteri definiti sulla base dei volumi prodotti.