Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la nuova riforma sui condomini che si chiama "Modifica alla disciplina del condominio negli edifici - Riforma del condominio". La norma è formata da trentadue articoli che non solo riscrivono le regole del vivere civile, ma affrontano anche questioni che richiedevano adeguati chiarimenti come la definizione stessa di condominio o le questioni legate alla possibilità di utilizzare energie rinnovabili come fotovoltaico, eolico e quant'altro.
Se, per esempio, si ha intenzione di utilizzare il lastrico condominiale per rendere energeticamente ecocompatibile il proprio appartamento decidendo per un impianto fotovoltaico, oggi lo può fare anche senza il consenso unanime del condominio. Infatti, l'articolo due che introduce l'articolo 1117-bis c.c. di nuova formulazione, prevede che la modifica della destinazione d'uso delle parti comuni richiede un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio. Non solo, ma per eliminare ogni dubbio sulla fattibilità dell'opera, la norma in modo chiaro specifica che l'opportunità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili può essere destinata anche "al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato". Detto in soldoni, l'articolo cinque che incide sulla materia delle innovazioni riscrivendo l'articolo 1120 c.c., afferma che è possibile installare un impianto anche per un solo appartamento: il vostro.
Le innovazioni previste dalla nuova norma, oltre al fotovoltaico, hanno a oggetto tra l'altro: il contenimento del consumo energetico; la realizzazione di parcheggi; la produzione di energia da impianti di cogenerazione e da altre fonti rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.
C'è da dire anche che l'articolo 1117-ter vieta in modo assoluto le modificazioni delle destinazioni d'uso che potrebbero in qualche modo pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato o lederne in qualche modo decoro architettonico. L'assemblea, in questo caso, può decidere con la maggioranza (di cui all'articolo sei che sostituisce l'articolo 1122 del codice civile), di adottare altri tipi di esecuzione dei lavori e/o imporre cautele più severe e specifiche. Sempre la maggioranza è abilitata a chiedere all'interessato, una garanzia per eventuali danni causati all'edificio prima dell'esecuzione dei lavori. Non è possibile interrompere i lavori in corso di esecuzione poiché l'articolo 1117-quater tutela contro le attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni. Se ciò dovesse succedere, l'amministratore o i singoli condomini possono diffidare l'esecutore di tali attività e chiedere la convocazione dell'assemblea che può deliberare la cessazione delle attività, anche mediante azioni giudiziarie (garanzia prevista dal codice all'art.1136).