L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida all'ecobonus, ovvero alle detrazioni fiscali al 65% per lavori di risparmio energetico, in seguito all'entrata in vigore ufficiale della Legge di Stabilità 2014: vediamo allora quali detrazioni sono previste e in che limiti, le tempistiche, i beneficiari ed altre questioni tecniche.
Ecobonus: per quali lavori si può richiedere
L'ecobonus consiste in detrazioni Irpef o Ires, rateizzate in dieci anni, valide per i lavori risparmio eneregetico di queste tipologie:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- miglioramento termico dell'edificio (tramite coibentazioni, pavimenti, finestre, comprensive di infissi)
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione ambientale
I beneficiari dell'ecobonus
I beneficiari delle detrazioni fiscali risparmio energetico sono tutti coloro che sono possessori di un immobile a qualsiasi titolo, residenti o meno, persone fisiche (tra cui esercenti arti e professioni), i titolari di reddito da impresa, che siano persone fisiche o società (per quel che riguarda i fabbricati ad uso per il lavoro), le associazioni tra professionisti ed anche gli enti pubblici o privati non commerciali.
Ecobonus: tempistiche e consistenza delle detrazioni fiscali
Secondo il documento diffuso dall'Agenzia delle Entrate, per le case singole le detrazioni fiscali per risparmio energetico saranno del 65% delle spese sostenute (e documentate) tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2014, del 50% per quelle tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2015, mentre saranno del 36% per quelle dal 1 gennaio 2016 (attenzione però a questo punto, ripreso più in basso).
Invece, le detrazioni per risparmio energetico per le parti comuni dei condomini o tutte le unità immobiliari, saranno del 65% per le spese sostenute e documentate tra il 6 giugno 2013 ed il 30 giugno 2015%, del 50% per quelle dal 1 luglio 2015 ed il 30 giugno 2016, del 36% per quelle dal 1 luglio 2016.
Ecobonus, distinzione data inizio-fine lavori e date di pagamento
Fondamentale è tenere ben separate e distinte le date di inizio-fine lavori e quelle dei pagamenti, perchè per il computo della detrazione fiscale per risparmio energetico occorre fare riferimento alla
- data di effettivo pagamento per quel che riguarda persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti non commerciali (criterio di cassa); se un lavoro è iniziato a marzo 2013 e viene pagato in due rate, maggio e agosto per esempio, per la prima la detrazione quella vecchia al 55%, per la seconda quella al 65%
- data di fine prestazione, senza considerare quella dei pagamenti, per quel che riguarda imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza)