Come saprete la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica è stata prorogata dal Decreto del Fare: il Dl 63/2013 è efficace dal 6 giugno ma non si sapeva bene se le agevolazioni fiscali fossero valide anche per gli interventi effettuati appunto tra il 6 giugno ed il 4 agosto, quando la legge 90/2013 è entrata in vigore come conversione appunto del suddetto decreto. Ma una circolare dell'Agenzia delle Entrate datata 18 settembre chiarisce una volta per tutte la situazione. Ricordiamo che questo ecobonus è cosa diversa dalle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, acquisto mobili ed elettrodomestici.
Le detrazioni fiscali per il rinnovamento energetico sono state portate dal precedente 55% al 65% della spesa sostenuta e si potranno domandare per quegli interventi miranti al risparmio energetico effettuati tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2013 per le case singole, fino al 30 giugno 2014 per quelli su parti comuni di un condominio o su tutte le sue unità immobiliari. Per quelli prima del 6 giugno varranno le norme precedenti.
Detrazioni fiscali riqualificazione energetica, quali lavori
Le agevolazioni fiscali per il rinnovamento energetico possono essere richiesti per i lavori di
- coibentazione, se però le installazioni di infissi, porte ecc… siano sostitutive, non effettuate ex novo, per locali riscaldati che diano all'esterno o verso locali non riscaldati, con valori di trasmittanza termica uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010
- installazione di caldaie ad alta efficienza
- installazione di pompe di calore ed impianti di riscaldamento; però l'ecobonus non vale per gli acquisti di stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante, se non raggiungono una potenza nominale pari a 10 KW almeno
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di caldaie a biomassa (il fotovoltaico rientra nelle detrazioni al 50% per ristrutturazione casa)