La legge di stabilità 2014, approvata sul finire dell'anno scorso dal governo Letta, ha reso ufficiale la proroga degli Ecobonus, le detrazioni fiscali per chi esegue nel proprio immobile lavori per migliorare l'efficienza energetica. Una grande opportunità per tagliare le spese energetiche spesso in continua crescita anche a causa dei continui rincari di luce e gas.
Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria guida relativa al tema, che è a disposizione dei cittadini e raggiungibile dal sito ufficiale dell'Agenzia, nella sezione L'agenzia comunica - Guide fiscali. Si segnala anche l'utilità della sezione Faq del sito sulle detrazioni predisposto dal governo (www.casa.governo.it) per chiarire eventuali dubbi.
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Detrazioni fiscali al 65%, Ecobonus: scadenze
Le detrazioni al 65% rimarranno quindi valide per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Scenderanno al 50% per le spese effettuate nel 2015, per poi tornare al canonico 36% dal 2016 in avanti, a meno di ulteriori proroghe richieste per la verità da più parti.
Discorso a parte meritano gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio: in questi casi la detrazione si applica nella misura del 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015, del 50% per le spese effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Detrazioni fiscali risparmio energetico: attenzione alle date
La guida dell'Agenzia delle Entrate riporta una importantissima distinzione relativa alle date. Per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e tutti gli enti non commerciali bisogna tenere conto delle date in cui vengono effettuati i pagamenti relativi ai lavori, piuttosto che le date di inizio dei lavori stessi.
Sono le date di pagamento, infatti, a determinare l'aliquota da applicare per la detrazione fiscale. Ecco un esempio riportato sulla guida delle Entrate: se un intervento è iniziato nel mese di marzo 2013 e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio del 2013, per i primi due si potrà usufruire dell'aliquota del 55%, per il terzo quella più elevata del 65%
Per quanto riguarda imprese individuali, società ed enti commerciali, invece, la data di cui bisogna tenere conto è quella di ultimazione della prestazione.