Detrazioni fiscali 2014: come è noto, la legge di stabilità del governo Letta ha prorogato per tutto l'anno in corso le detrazioni al 50% per le ristrutturazioni edilizie e quelle al 65% per il risparmio energetico, il cosiddetto Ecobonus. Una buona notizia per gli italiani che programmano interventi e migliorie sui propri immobili e per il settore dell'edilizia in generale.
Tante, tuttavia, le incertezze dei cittadini sulle modalità di fruizione di questi bonus: per venire loro incontro, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida aggiornata consultabile sul sito internet ufficiale. In questa sede, e proprio sulla base di tale guida, vogliamo fare chiarezza su un aspetto chiave relativo alle agevolazioni: la loro cumulabilità.
Detrazioni fiscali 2014: come funzionano
Le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni permettono ai cittadini di detrarre il 50% della spesa relativa ai lavori effettuati fino al 31 dicembre 2014, con un tetto massimo di 96 mila euro per immobile.
Le detrazioni passeranno poi al 40% per l'anno 2015, per tornare al canonico 36% dal 2016 in poi (a meno di ulteriori proroghe). Ricordiamo che la detrazione è spalmata sempre su dieci anni.
Gli Ecobonus, anch'essi appena prorogati, sono fissati al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Scenderanno al 50% nel 2015, per poi tornare al classico 36% dal 2016 in avanti.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del 65% se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015, del 50% per le spese effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Detrazioni fiscali 2014: non sono cumulabili
E' da sottolineare la non cumulabilità delle detrazioni fiscali 2014 per le ristrutturazioni da una parte e degli ecobonus dall'altra. A specificarlo, senza lasciare spazio a dubbi, è proprio la guida dell'Agenzia delle Entrate.
"Se gli interventi realizzati - si legge - rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l'agevolazione prescelta".
Importante segnalare anche che queste detrazioni non sono cumulabili con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. La cumulabilità in questo caso è stata decretata non praticabile a partire dal 1 gennaio 2009.
Ne consegue, ovviamente, che il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali.