Il conguaglio di luce e gas comporta, in alcuni casi, l'esborso di una cifra considerevole in quanto può fare riferimento ai consumi di luce e gas, risalenti anche a diversi anni addietro. In linea generale, il consumo fatturato, ovvero quello indicato in bolletta, dovrebbe corrispondere ai consumi reali e questo non dovrebbe causare alcun tipo di problema. La situazione invece cambia nel caso del conguaglio di luce e gas, in quanto la cifra indicata si riferisce al costo dei consumi realmente effettuati a cui si si sovrappongono quelli stimati dal fornitore.
Nei casi in cui la somma indicata nella bolletta di conguaglio di luce e gas raggiunga costi davvero esorbitanti, vi consigliamo di verificare subito il periodo di riferimento considerato, che in alcuni casi può anche raggiungere i cinque anni. A tal proposito vi segnaliamo che tutti i fornitori permettono ai loro clienti la possibilità di rateizzare l'importo. In questo caso, accedendo al sito o chiamando al numero clienti di Eni, Enel o Acea o qualunque sia il vostro fornitore, potrete scoprire quali sono i tempi e le procedure da seguire in questi casi.
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Conguaglio luce e gas: cosa succede nel caso di bollette superiori ai 5 anni?
In alcuni casi può anche succedere che l'importo elevato del conguaglio di luce e gas derivi da un disservizio del fornitore o del distributore, ovvero dalla mancata trasmissione dei dati delle letture periodiche del contatore oppure dalla mancata emissione di bollette periodiche. Due disservizi che, con il lungo andare, possono determinare importi esorbitanti con gravi conseguenze per il cliente. Ma quali sono i diritti del consumatore in casi del genere e come può tutelarsi?
La prima cosa da sapere è che il fornitore non può pretendere il pagamento di fatture per consumi che il fornitore avrebbe potuto e dovuto pretendere oltre 5 anni prima dell'emissione della fattura. Infatti l'art. 2948 del codice civile prevede che si prescrivano in cinque anni gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Ciò vuol dire che se il fornitore ignora le autoletture o si dimentica di emettere le bollette, perderà in automatico il diritto di essere pagato.
Da quando si fa decorrere la prescrizione?
Un motivo di scontro tra clienti e fornitori riguarda la definizione dei tempi da cui far decorre la prescrizione. Infatti molti fornitori sostengono che la prescrizione decorre da quando viene emessa la fattura di conguaglio, riservandosi di fatto la possibilità di pretendere pagamenti anche per periodi superiori ai cinque anni. Ovviamente non è così e, come confermato anche dal codice civile, la prescrizione decorre da quando il fornitore deve fare la lettura dei contatori e per questo è importante individuare il giorno entro il quale il gestore, tramite il distributore, avrebbe dovuto effettuare la lettura del contatore.
Quali sono le possibilità per il consumatore?
Per evitare di ricevere bollette di conguaglio di luce e gas dai costi esorbitanti è importante che il consumatore esegua le letture dei contatori con periodicità e riceva le fatture secondo i tempi previsti dai contratti di fornitura. Nel caso dell'energia elettrica, il mercato a maggior tutela prevede fatture bimestrali, mentre per il mercato libero occorre verificare la periodicità prevista nei contratti.
Per il gas invece, l'utente in maggior tutela ha diritto a fatture quadrimestrali se i consumi annuali sono inferiori a 500 smc, e fatture trimestrali se i consumi annuali sono compresi tra i 500 e i 5000 smc. Nel mercato libero si dovrà invece fare riferimento alle indicazioni previste nel contratto.
In qualunque caso, l'utente ha sempre diritto alla rateizzazione degli importi dovuti per l'intero periodo di mancato recapito delle fatture, a condizione che ne faccia richiesta prima della scadenza della fattura di conguaglio.