Vediamo, qui di seguito, le nuove regole per chi paga in ritardo, e perciò è moroso, le bollette gas e luce:
- L'obbligo, attraverso una raccomandata o anche telefonicamente, di comunicazione del mancato pagamento dell'utenza e della possibilità di vedersi sospesa la fornitura di elettricità di luce o gas;
- Il termine di pagamento indicato con la lettera non può essere meno di 15 giorni dall'invio della medesima, 5 in più in base al termine precedentemente valido;
- Il termine entro il quale può scattare la sospensione dell'utenza, che deve essere specificato nella lettera e non deve essere inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza utile per pagare;
- In caso di mancato pagamento dei propri obblighi il fornitore deve accreditare in bolletta un indennizzo automatico che può essere di 30 euro, (sospensione della fornitura avviene senza preavviso) o di 20 euro (sospensione dell'utenza attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei 3 giorni lavorativi successivi).
Da non dimenticare che nella lettera di preavviso ci deve anche essere la modalità con cui l'utente deve far pervenire al proprio fornitore l'avvenuto pagamento. Generalmente viene indicato un numero di fax, ma qualora ci fosse il ritardo sulla fattura, è sempre meglio mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se l'avviso avviene quando è già stata sospesa l'utenza il riallaccio deve avvenire entro 2 giorni feriali, pena il pagamento da parte del fornitore di un bonus di 30 euro.
Inoltre, la riscossione degli indennizzi automatici non compromette mai la possibilità di chiedere un rimborso del danno, iniziando, come prima cosa, ad un invio di una messa in mora.