L'Agenzia delle Entrate ha appena diramato la circolare n° 32/E del 2013 per chiarire definitivamente cosa cambia per le bollette luce, gas e acqua dopo l'aumento dell'aliquota Iva dal 21% al 22% , scattato il giorno 1 ottobre portandosi dietro molte polemiche, non solo relative ai costi in più per i consumatori ma anche politiche (ricorderete la volontà di quei giorni del PdL di far cadere il governo Letta e le dimissioni, poi ritirate, dei suoi ministri).
Vediamo dunque, punto per punto, cosa l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito all'aumento dell'Iva e alle bollette, non prima però di consigliarvi anche la lettura dell'articolo Tagli alle bollette nel ddl collegato alla Legge di Stabilità: almeno potrete informarvi su possibili future riduzioni.
L'aumento dell'Iva dal 21% al 22% si applica, secondo quanto specifica la circolare 32/E dell'Agenzia delle Entrate datata 5 novembre 2013, a tutte le operazioni finanziarie soggette appunto a tale aliquota avvenute dopo il 1° ottobre 2013: dunque, come anche detto in precedenza dal Ministero del Tesoro, se sussistono ragioni tecniche che abbiano impedito l'adeguamento degli strumenti di fatturazione e di misurazione fiscale, la regolarizzazione potrà avvenire in seguito senza sanzioni, ma comunque si paga quel qualcosa in più.
Nello specifico delle bollette, l'Agenzia delle Entrate informa che essendo la somministrazione delle forniture energetiche e di acqua soggetta alla "presunzione di consumi e successivo eventuale conguaglio", per quelle bollette emesse in periodi in cui erano in vigore diverse aliquote Iva, allora bisogna applicare, nella nota di accredito, quella che risulti essere la più coerente con la fattura di conguaglio immediatamente precedente: cioè va applicata l'aliquota Iva ordinaria che sia quella addebitata per la più parte del periodo relativo all'ultimo conguaglio.
Dunque occorre che i consumatori, gli utenti dei vari provider dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua, controllino per essere sicuri dell'esattezza dei dati l'ultima fattura ed il periodo dei consumi, in quanto l'Agenzia afferma che nelle note di accredito dei conguagli relativi ai consumi si possa applicare l'aliquota Iva dell'ultimo periodo a cui appunto di riferisce il conguaglio, nei limiti di imposta addebitata con tale aliquota.
In caso vi siano dunque delle eccedenze di credito da rimborsare, si dovrà prendere a riferimento le precedenti bollette; invece nel caso vi sia un conguaglio in addebito al cliente, l'aliquota Iva che si deve applicare al saldo imponibile è quella relativa alla data di emissione della fattura.