La figura dell'Energy Manager nasce nel mondo anglosassone ai tempi della prima crisi petrolifera del 1973. Il problema, particolarmente grave, spinse ad affidare ad una persona competente e capace, l'incarico di affrontare e risolvere le svariate situazioni, attribuendole potere e mezzi necessari.
Tale figura professionale assume al giorno d'oggi una posizione di "consulente" interno alla struttura, non essendo previste dirette responsabilità gestionali e nel campo della effettiva realizzazione degli interventi studiati. Inoltre consegue che il fattore critico nel processo di razionalizzazione nell'uso dell'energia risiede non tanto e non solo nel valore professionale del tecnico né nella sua capacità di nell'individuazione dell'intervento bensì nella sua capacità e possibilità di dialogare con la struttura e con l'alta direzione aziendale sviluppando una reale "politica" di conservazione dell'energia.
In mancanza di questa autonomia, l'azione dell'E.M. verrà inevitabilmente a ricadere su di una posizione prettamente operativa ovvero di "contabile energetico": in ambedue i casi comunque senza alcuna valida ricaduta sul sistema energetico aziendale e territoriale.
Compiti e funzioni:
Secondo le indicazioni di legge (comma 3 della legge 10/91) le funzioni che l'Energy Manager deve svolgere sono sintetizzate nella individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure necessarie per promuovere l'uso razionale dell'energia nonché nella predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi finali.
L'Energy Manager ha perciò il compito di supporto al decisore in merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti. Affinché l'Energy Manager possa svolgere questi compiti, occorre che l'incarico venga conferito in via ufficiale e che i responsabili delle varie sezioni dell'impresa o dell'amministrazione siano informati di questa iniziativa. Non necessariamente l'Energy Manager debba far parte della struttura dell'Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora esista un'idonea competenza professionale interna.