L'Attestato per la Prestazione Energetica degli Edifici del 2016, noto anche come con l'acronimo APE 2016, è entrato in vigore lo scorso mese di ottobre con la pubblicazione dei 3 decreti del 26 giugno 2015 sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Lo scopo dell'intervento è quello di fornire della linee guida uniche e condivise che consentono di valutare le prestazioni energetiche di un edificio o di una unità immobiliare; definire delle procedure amministrative, i format, nonché le norme per il monitoraggio e i controlli della regolarità tecnica e amministrativa.
Attraverso l'approvazione di questo nuovo provvedimento sarà possibile disporre di uno strumento affidabile che consentirà di valutare la situazione energetica di un immobile, definire il livello di convenienza economica in caso di acquisto o di locazione degli immobili e determinare perfino la convenienza di eventuali interventi o lavori di ristrutturazione. A questo proposito è importante ricordare la possibilità di accedere a delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica che hanno coinvolto un intero edifici o le singole unità abitative.
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APE 2016: a cosa serve e quali sono le ultime novità?
Come dicevamo l'Attestato di Prestazione Energetica - APE 2016 – fornisce tutte le indicazioni utili per valutare il livello energetico di un immobile o di un'unità immobiliare e quindi stimare gli importi delle future bollette di luce e gas. Per effettuare una valutazione di questo tipo sarà necessario l'intervento di un tecnico qualificato che dovrà valutare diversi aspetti, come:
· i consumi energetici,
· la produzione di acqua calda,
· la capacità di raffrescamento e di riscaldamento,
· la tipologia e le prestazioni dell'impianto o di eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
Al termine della verifica verrà rilasciato un documento in cui sarà riportata una valutazione completa dell'edificio, compresi tutti i dati catastali. In questo modo sarà possibile conoscere la qualità dell'involucro edilizio e degli impianti che contribuiscono al raggiungimento del livello di prestazione energetica complessiva, mettendo in evidenza eventuali carenze energetiche dell'immobile e stabilendo una scala di priorità in caso di interventi.
Vista l'importanza delle informazioni riportate nel documento, l'APE farà parte della documentazione richiesta sia nella procedure di vendita sia in quella di locazione. Non presentare questo documento o fornire delle informazioni false o parziali, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative con somme comprese tra i 3.000 e i 18 mila euro. La legge stabilisce inoltre l'obbligo di riportare le indicazione energetiche di un edificio anche negli annunci di vendita o affitto dell'immobile. Fornire delle indicazioni false o parziali costituisce un reato, anche in questo caso sono previste sanzioni che oscillano dai 300 euro fino ad un massimo di 5.000 euro.
Come cambia il formato e il contenuto del nuovo Ape 2016?
Il nuovo Ape 2016 presenta una format completamente rinnovato e decisamente più vicino alle nuove direttive europee in materia di politiche energetiche. Le prime pagine conterranno delle informazioni sullo stato energetico dell'edificio più generiche e quindi di facile comprensione per l'utente, con dei consigli e raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'unità immobiliare/edificio e alcuni dati identificativi e la foto dell'immobile. Nelle pagine successive saranno invece riportate tutte le informazioni di tipo "tecnico", decisamente utili soprattutto agli addetti ai lavori per conoscere e valutare l'immobile.
Il nuovo format prevede anche delle specifiche sezioni che consentiranno di avere delle indicazioni più precise in merito alle prestazioni energetiche degli impianti con una stima dei consumi di energia a seconda delle tipologia di impianto, compresi gli impianti combinati a quelli alimentati da fonti rinnovabili.