Risarcimento danni sinistro anche per il "fermo officina"

La Corte di Cassazione ha stabilito, in una sentenza pubblicata l'8 maggio, la validità del risarcimento danni, in caso di sinistro stradale, anche per il fermo

Risarcimento danni sinistro anche per il "fermo officina"

Importante novità per quanto riguarda il mondo dell'assicurazione auto. Sembra, infatti, che secondo la Cassazione, coloro che subiscono danni al proprio veicolo, abbiano diritto a farsi risarcire non solo il costo della riparazione, ma anche i giorni durante i quali si rinuncia alla macchina perché in giacenza dal meccanico. Ricordiamo che tale principio, però, vale per la sola assicurazione obbligatoria, la famosa Rc auto mentre per le garanzie facoltative (come, ad esempio, furto e incendio) non si applica.

E' stata la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 6907/2012, dell '8 maggio ad affermare il principio del risarcimento danni per i giorni di fermo del veicolo sinistrato . Per ottenere tale rimborso, sarebbe sufficiente citarlo nella richiesta di risarcimento che si presente alla compagnia di assicurazione. Questa pronuncia è arrivata in seguito all'accoglimento di un ricorso in cui un'automobilista si era visto negare proprio la tipologia di rimborso che stiamo esaminando. L'automobilista in causa, inoltre, non ha fornito, come riporta il Sole24Ore on line, la "prova specifica" del danno: vale a dire che non sono stati rpesentati i giustificativi di spesa per il noleggio di altri mezzi di trasporto, ad esempio).

La Corte di Cassazione, però, ha stabilito che continuando il bollo e l'assicurazione auto a decorrere anche durante i giorni di fermo in officina il consumatore avesse diritto a un risarcimento perché, di fatto, si stava protraendo un pagamento per un servizio inutilizzabile.

Va sottolineato, però, che si presume sempre che dopo un sinistro non particolarmente grave il veicolo possa tranquillamente circolare e che il proprietario possa portarlo in officina solamente quando sono disponibili tutti i pezzi e le parti che servono per ripararlo.



Data ultimo aggiornamento: 23/01/2013 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.