RcAuto, addio al colpo di frusta

Dalle Compagnie di Assicurazione non si avranno più i risarcimenti per le "microlesioni" .

RcAuto, addio al colpo di frusta

Da un anno dallalegge del risarcimento diretto, di Mario Monti, numero 27, del 24 marzo del 2012, le Rc auto con i loro bilanci in attivo, continuano ad essere le più costose di tutta l'Unione Europea, senza una reale motivazione.

Dall'entrata in vigore della nuova legge Monti, le "lesioni micorpermanenti" entro i 9 punti di invalidità, non avranno più nessun risarcimento, se non con esami strumentali approfonditi, come la Tac o la radiografia, la legge riguardo il risarcimento cosi cita: " il danno potrà essere risarcito solo a seguito di un riscontro medico legale da cui risulti visibilmente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".

Ma nonostante la possibilità della "o strumentale", le compagnie assicurative non risarciscono il danno se non in presenza di "esami strumentali", infatti il solo "danno visivo" viene valutato con un punteggio minimo, zero.

Nel passato, il decreto legge 13 maggio 2011 risarciva il danno così: " Per un colpo di frustra, intorno ai 2 punti di invalidità, il risarcimento arrivava fino a 5.000 euro, più i danni morali, ed era compreso il pagamento della parcella dell'avvocato stragiudiziale della parte lesa del 10%".

Con la nuova legge Monti: " I 2 punti di invalidità, vengono risarciti tra i 1000 e i 1400 euro e l'avvocato lo paga interamente la parte lesa".

Le Compagnie di Assicurazioni, riguardo le polemiche dei prezzi Rc auto doppi rispetto all'Europa, avrebbero dichiarato che: " Doppi erano i risarcimenti e i tentativi di frode".

Eliminati i risarcimenti dunque dovrebbero diminuire anche i costi delle polizze, ma al momento, i prezzi sono sempre gli stessi.

Data ultimo aggiornamento: 14/03/2013 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.