Rca: stop al tacito rinnovo, più responsabilità per il contraente

Il Decreto Sviluppo bis ha eliminato la clausola assicurativa che prevedeva il tacito rinnovo dell'assicurazione.

Rca: stop al tacito rinnovo, più responsabilità per il contraente

Questa manovra fa parte delle liberalizzazioni che hanno riguardato il settore auto e che hanno portato in molti casi ad una diminuzione dei costi da parte dei cittadini ma che, in questo caso, hanno trasformato il vantaggio in uno svantaggio: l'eliminazione della clausola del tacito rinnovo porta sì ad una maggiore libertà da parte del contraente ma, allo stesso tempo, anche ad un aumento delle sue responsabilità.

Questo perché l'eliminazione del tacito rinnovo significa anche che, dopo i quindici giorni dalla scadenza dell'assicurazione auto, non ci sarà più la copertura automatica: questo potrebbe portare più facilmente alla confisca del veicolo il giorno successivo alla scadenza e anche alla completa mancanza di copertura in caso di sinistro.

Questa norma sarà attiva dal 1 gennaio 2013, quando i contratti di assicurazione che tutelano la responsabilità civile in materia di circolazione sia dei veicoli a motore che dei natanti cesseranno di avere durata pluriennale e non opererà più nemmeno la regola del silenzio-assenso. Fino ad oggi chi voleva cambiare assicurazione doveva spedire una raccomandata di disdetta entro quindici giorni dal rinnovo automatico, mentre con la nuova legge anche le assicurazioni tradizionali si allineano all'operato di quelle telefoniche quindi il rinnovo può avvenire solo dietro il consenso dell'assicurato.

In tema di Rc auto ci saranno delle novità che arrivano da un altro provvedimento del governo, quello della spending review: la riduzione delle province amministrative, infatti, avrà una ricaduta anche sulle assicurazioni in quanto le addizionali regionali agiscono sul calcolo del premio, la cui aliquota standard è del 12,5% ma le singole amministrazioni possono sia aumentarla che diminuirla del 3,5%.

Data ultimo aggiornamento: 23/01/2013 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.