Rca, il fallimento dell'indennizzo diretto

Dopo 5 anni il procedimento detto C.A.R.D. non ha portato all'abbassamento delle tariffe R.C.A. Vediamo perché.

Rca, il fallimento dell'indennizzo diretto

Il legislatore italiano e i gruppi assicurativi italiani nel tentativo di ridurre i costi dei risarcimenti e di converso di calmierare le tariffe assicurative relative alla responsabilità civile auto nell'ultimo lustro hanno messo in campo gli strumenti più diversi, non riuscendo però a frenare l'escalation verso l'alto dei premi assicurativi. Evidentemente tali tentativi sono stati vani e mal gestiti.

Veniamo al primo tentativo di evitare truffe e risarcire in tempi brevi i clienti onde evitare il ricorso all'autorità giudiziaria civile e l'automatico aumento del risarcimento laddove si sommano anche le spese legali. Il meccanismo adottato tramite il cosiddetto indennizzo diretto consiste nel far pagare alla propria compagnia assicurativa il risarcimento dovuto in caso di sinistro al di là della responsabilità del terzo. In parole povere in caso di incidente i danni riportati dalla propria autovettura e provocati da un terzo non sono più risarciti dalla compagnia del terzo ma dalla propria compagnia assicurativa.

Il procedimento ha però dato vita al fenomeno delle cosiddette sentenze gemelle. Il caso pratico è quello del sinistro in caso di mancata precedenza. Il cliente che presume di aver ragione nel sinistro denuncia alla propria compagnia l'incidente mentre la controparte non si assume la responsabilità del sinistro. La compagnia in questo caso chiede elementi probatori al proprio cliente (prove testimoniali, foto del luogo, verbali delle forze dell'ordine) e avendo di tempo 60 giorni per evitare l'intervento del legale e l'eventuale citazione in giudizio, paga senza che la controparte sia avvisata o che la stessa ex post si assuma la responsabilità del sinistro.

A questo punto il presunto recante danno denuncia anch'esso il sinistro alla propria compagnia che però non pagherà laddove la compagnia del presunto danneggiato ha già liquidato il sinistro. A questo punto il presunto danneggiante si rivolge ad un legale il quale dopo aver inviato le dovute richieste di risarcimento, dopo 60 giorni cita in giudizio la compagnia del proprio cliente e l'altro danneggiante quale responsabile del sinistro. All'udienza la compagnia si costituisce ma il presunto responsabile essendo già stato risarcito non si costituisce non avendone necessità anzi esponendosi alle dovute spese legali per il proprio avvocato. Il giudizio prosegue con la contumacia del presunto responsabile civile e la probabile condanna al pagamento dei danni. Quindi di un sinistro si avranno due pagamenti, uno in via stragiudiziale e uno in via giudiziale gravato di tutte le spese legali e di giudizio.

Data ultimo aggiornamento: 23/01/2013 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.