Rc auto, sinistro con veicolo non assicurato: cosa fare

Rc auto e procedure: come agire in caso di sinistro con veicolo non assicurato e come ottenere il risarcimento del danno

Rc auto, sinistro con veicolo non assicurato: cosa fare

L'Rc auto è obbligatoria. Per quanto si tratti di un'evidenza, scontata e nota a tutti, nella realtà dei fatti imbattersi in un mezzo sprovvito della necessaria copertura assicurativa non è così improbabile. In Italia, stando alle ultime stime IVASS, nel 2014 circolavano circa 3,9 milioni di automobili senza assicurazione, nonostante un caro dei prezzi medio stimato intorno all'8%. Le soluzioni per tagliare i costi senza infrangere la legge ci sono: ponendo le Rc auto del mercato a confronto e cambiando spesso compagnia, infatti, è possibile risparmiare fino al 20% sul costo complessivo della polizza. La possibilità di incorrere in un sinistro con un veicolo non assicurato, ad ogni modo, esiste e occorre sapere come comportarsi nella sfortunata eventualità in cui ciò accada.

Rc auto, che fare in caso di sinistro con veicolo non assicurato

Vagliare tutte le possibilità offerte dal mercato, informarsi su Genialloyd e i suoi prodotti, quelli di Quixa, Zurich Connect e delle altre compagnie, individuare la soluzione assicurativa migliore che tuteli da ogni rischio senza costare cifre folli, sfruttare le opportunità offerte dal libero mercato del settore assicurativo. Sono questi gli atteggiamenti che consentono ai guidatori di viaggiare sempre al riparo da ogni sconveniente.

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Talvolta però neanche la nostra scrupolosità è sufficiente a tirarci da fuori da situazioni complesse e di difficile gestione. Una di essi riguarda il caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato (cioè fuggito dopo l'incidente). Che fare in questi casi? E soprattutto, chi si occupa del risarcimento? La risposta è: il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Cos'è il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

Si tratta di un fondo istituito a partire dal 1969 e gestito dalla Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – società interamente partecipata del Ministero dell'Economia e delle Finanze che agisce su concessione dei Ministeri dell'Economia, dell'Interno e delle Attività Produttive.

Il fondo è gestito attraverso la partecipazione di diverse compagnie assicuratrici e possiede un'organizzazione gestita a livello regionale,ovvero le società del settore Rc auto che partecipano al fondo sono differenti di regione in regione.

Quando interviene il fondo

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene nel caso in cui a causare l'incidente sia stato un veicolo:

- Non assicurato. In tal caso, la vittima sarà risarcita sia per ciò che riguarda i danni patrimoniali e sia quelli che riguardano la persona

- Non identificato. In tal caso sono coperti i soli danni alla persona salvo i casi in cui il danno materiale sia superiore ai 500 euro. in tal caso viene coperta la quota di danno eccedente i 500 euro. se, ad esempio, viene accertato un danno alle cose di 700 euro, il fondo ne risarcisce 200 mentre gli altri 500 euro saranno da considerarsi a carico dell'incidentato.

- Assicurato presso una compagnia Rc auto posta in liquidazione coatta. In tal caso vengono risarciti sia i danni alle cose e sia i danni alla persona

- Sia stato utilizzato senza specifica autorizzazione da parte del proprietario. In tal caso, il risarcimento spetta alle persone e alle cose i proprietà dei soggetti trasportati contro la loro volontà o che al momento del sinistro risultano non a conoscenza dell'irregolarità del mezzo di trasporto.

Iter burocratico

In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato è necessario inoltrare richiesta di risarcimento presso la compagnia Rc auto incaricata a livello regionale di gestire le relative procedure. Una copia del documento deve essere trasmessa anche alla Consap. Per conoscere la compagnia incaricata presso la propria regione è sufficiente consultare il sito della Consap alla sezione "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

Cosa inserire nella richiesta di risarcimento

La richiesta di rimborso inoltrata alla società assicuratrice deve riportare:

- Data, luogo e dinamica del sinistro

- I dati del richiedente

- I dati del conducente e del proprietario del veicolo (qualora non siano gli stessi del richiedente)

- I dati relativi ai veicoli coinvolti, ovvero targa, modello e marca. Se non si dispongono i dati del veicolo che ha causato il sinistro la domanda può ugualmente essere trasmessa, specificando che non si dispone delle informazioni richieste. Allo stesso modo, se la vettura responsabile del sinistro non è assicurata occorre specificarlo

- La compagnia assicuratrice del veicolo incidentato

- I dati anagrafici del personale delle forze dell'ordine eventualmente presenti al sinistro o intervenute successivamente.

Danni alle sole cose

Se non sono stati riportati danni alle persone e la richiesta di risarcimento riguarda esclusivamente danni materiali, è sufficiente indicare:

- L'ammontare del danno, corredato, ove presente, copia della fattura o del preventivo di spesa emesso dal carrozziere

- Luogo, date e orari nei quali il richiedente si rende disponibile all'effettuazione di una perizia tecnica del mezzo incidentato.

Danni alle persone

Nel caso in cui il sinistro con il veicolo non assicurato abbia causato danni alle persone coinvolte, la richiesta di risarcimento dovrà riportare anche:

- Copia della perizia medica effettuata dal medico legale

- Attestazione medica che certifichi l'avvenuta guarigione

Le conseguenze per il non assicurato

Una volta completata la procedura di risarcimento, la compagnia può avviare le pratiche di rivalsa nei confronti del responsabile dell'incidente (se identificato) e richiedere il rimborso della spesa effettuata. Nel caso in cui quest'ultimo rifiuti di risarcire il danno, la compagnia può avvalersi della procedura di recupero coatto.

Data ultimo aggiornamento: 15/07/2015 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.