Quando avviene un incidente stradale nel quale vengono coinvolti due o più veicoli a motore, per i quali sia previsto l'obbligo di assicurazione RC auto, è importante che le parti coinvolte abbiano ben chiara la procedura da seguire, in particolare nei confronti delle rispettive compagnie assicurative.
Innanzitutto i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, oppure i proprietari nell'ipotesi in cui le due figure non coincidano, sono tenuti a effettuare la denuncia dell'avvenuto incidente alla propria compagnia assicurativa mediante l'utilizzo dell'apposito modulo, approvato dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), messo a disposizione dalla stessa compagnia. L'assicurato è obbligato per legge a presentare la denuncia entro tre giorni da quando è avvenuto l'incidente oppure da quando ne è venuto a conoscenza (nell'ipotesi in cui l'assicurato sia persona diversa dal conducente rimasto coinvolto nel sinistro), tranne i casi in cui la polizza non preveda tempistiche differenti.
Qualora l'assicurato non rispetti i suddetti termini, la compagnia assicurativa potrà avvalersi della facoltà di ridurre la misura del risarcimento. Riguardo alla modalità di comunicazione, normalmente viene richiesta la forma scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; rimane, tuttavia, buona norma verificare quanto previsto dalla propria polizza.
Se, invece, l'assicurato omette di presentare la denuncia, la mancanza può essere considerata "per colpa" oppure "per dolo". Si tratta di colpa quando la causa è riconducibile a negligenza oppure ignoranza; in tal caso la compagnia assicurativa potrà ridurre il risarcimento dando prova di aver subito un danno a causa di tale negligenza. Si tratta, al contrario, di dolo quando c'è la precisa volontà e consapevolezza, da parte dell'assicurato, di non rispettare i termini contrattuali; in tal caso la compagnia potrà rifiutarsi di liquidare il risarcimento ma dovrà aver cura, essa stessa, di provare il dolo.
Qualora, invece, la mancanza del rispetto degli obblighi contrattuali sia addebitabile a causa di forza maggiore oppure a terzi, all'assicurato spetterà l'intero risarcimento.