RC Auto, “contratto base” polizze più chiare, semplici e convenienti per consumatori

L’introduzione del contratto base e l’abolizione del tacito rinnovo per aumentare la concorrenza nel mercato RC Auto

RC Auto, “contratto base” polizze più chiare, semplici e convenienti per consumatori

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito il decreto riguardante l'introduzione del "contratto base" di RC Auto, consegnato formalmente al Consiglio di Stato. L'atto prevede un'assicurazione standard che tutte le compagnie saranno tenute a offrire ai consumatori per un più facile orientamento tra le numerose offerte presenti sul mercato.

Il premio del contratto base sarà definito da ogni compagnia assicurativa sulla base delle caratteristiche del cliente (es: età, residenza, classe di merito, etc.) e del veicolo assicurato. Il costo di ogni singola garanzia e servizio aggiuntivo rispetto al contratto dovrà essere indicato a parte. In questo modo, il consumatore potrà valutare le diverse offerte con maggiore consapevolezza. La misura, per entrare a regime, richiede 45 giorni per ottenere il parere del Consiglio di Stato e di 30 giorni per la registrazione in Corte dei Conti (per la messa a disposizione del contratto anche online serviranno altri 60 giorni).

Le principali caratteristiche della nuova formula contrattuale. Massimale minimo previsto dalla legge (ora 5 milioni di euro per ogni sinistro, con un limite specifico di 1 milione di euro per i danni a persone e cose). Nessuna franchigia, la copertura è completa e si basa sul meccanismo di tariffazione "Bonus Malus". Guida libera, la copertura è sempre valida a prescindere da chi sia il guidatore del veicolo. Rivalse da parte delle compagnie nei confronti degli assicurati scattano soltanto nei casi più gravi o di maggior allarme sociale (ad es. guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Abolizione delle clausole di tacito rinnovo per determinare maggiore mobilità dei consumatori e più concorrenza tra le compagnie, favorendo una maggiore trasparenza delle offerte e creando le condizioni per un'efficace riduzione dei premi.

Altre misure nel settore assicurativo attuate dal Ministero dello Sviluppo Economico per maggiore trasparenza e concorrenza. La riforma del sistema antifrode, assegnato alla nuova autorità di vigilanza assicurativa (Ivass). Gli agenti e i broker assicurativi potranno liberamente collaborare tra di loro, facilitando il consumatore nell'individuazione della polizza più conveniente. Ogni assicurato potrà accedere a un'apposita area riservata online per il cliente, sul sito della propria compagnia, per informarsi sui principali aspetti delle proprie polizze ramo danni. Potenziato il sistema di preventivazione pubblica online gestito da Mise e Ivass, affiancandolo a un programma di educazione assicurativa rivolto al consumatore.

Elementi base dell'iniziativa. Maggiore concorrenza tra gli operatori e tra le reti di distributori. Maggiore trasparenza nelle relazioni con la clientela. Maggiore efficacia di azione dell'autorità di vigilanza con l'istituzione dell'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni). Maggiore consapevolezza delle scelte del consumatore attraverso piani di educazione assicurativa. Maggiore integrazione con le politiche di attuazione dell'Agenda Digitale Agenda.

Per favorire la portabilità dei mutui/contratti di finanziamento collegati alla stipulazione di una polizza assicurativa, è stata prevista, in caso di estinzione anticipata o del trasferimento del mutuo/contratto di finanziamento, alternativamente la restituzione al contraente della frazione di premio, già pagata, relativa al periodo residuo o la continuazione della copertura assicurativa a favore del nuovo beneficiario. E' previsto anche un allungamento prescrizione polizze vita dormienti da 2 a 10 anni del termine di prescrizione per le polizze vita dormienti per dare maggiore tutela agli interessati al fine dell'esercizio dei diritti collegati alle polizze.

Data ultimo aggiornamento: 04/03/2013 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.