Passo in avanti in difesa degli automobilisti e assicurati onesti: alcune norme del decreto "Destinazione Italia", il decreto legge n. 145 del 2013, in vigore dallo scorso 24 dicembre, hanno subito delle variazioni ad opera del legislatore volte proprio ad abbattere i premi assicurativi riscossi dalle compagnie.
In primo luogo l'assicurato che permetterà l'ispezione del proprio veicolo da assicurare in fase di stipula del contratto dell'assicurazione otterrà uno sconto della tariffa applicata. L'ispezione avrà come obiettivo principale proprio quello di verificare lo stato del veicolo all'inizio del contratto, la manutenzione ed eventuali danni già presenti in modo da avere maggiori dettagli su successivi sinistri che dovessero essere denunciati o, addirittura, su tentativi di truffa.
Con l'installazione della scatola nera (black box), con costo a carico della compagnia assicurativa, lo sconto che dovrà essere applicato dovrà essere di almeno il 7% con la possibilità di utilizzare le informazioni trasmesse da questo impianto satellitare (velocità, localizzazione, numero di marcia) in caso di sinistro.
Un altro 5% di sconto minimo può essere ottenuto dall'assicurato se accetterà di utilizzare le officine convenzionate con la compagnia assicuratrice: in caso di incidente, quindi, la liquidazione del danno non sarà in denaro, ma attraverso la riparazione stessa. Anche questo è un punto importante per abbattere le truffe e, di conseguenza, i costi della polizza.
Un sconto minimo del 7% può essere ottenuto dall'assicurato accettando la clausola in base alla quale, in caso di incidente con lesioni, accetti di essere curato da medici convenzionati e remunerati dalle stessa compagnia assicurativa, mentre con il Divieto di cessione del diritto al risarcimento del danno si risparmia il 4%.
Attenzione a far valere le norme introdotte in difesa del propri diritti di consumatori: è a discrezione delle compagnie attuare o meno queste nuove clausole ma, in caso di non applicazione, dovranno darne comunicazione agli assicurati. In mancanza di tale comunicazione, la sanzione prevista varia da mille a diecimila euro.