L'assicurazione auto risarcisce anche il danno morale

Il danno morale subito dai superstiti delle vittime da circolazione stradale deve essere risarcito dalla Rc auto

L'assicurazione auto risarcisce anche il danno morale

Come riportato dal quotidiano "ItaliaOggi", una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che, se la legislazione nazionale del singolo Stato Membro consente ai familiari delle vittime di incidenti stradali di chiedere il "risarcimento per danno morale" per la perdita subita, tale indennizzo deve essere coperto dalla RCA, ovvero dall'assicurazione obbligatoria.

La prima direttiva dell'UE in tema di Rca obbligatoria per gli autoveicoli, prevede infatti che siano i singoli Stati membri a determinare l'ambito di applicabilità della stessa e i danni da essa coperti. In tale previsione però, viene anche stabilito che l'assicurazione debba coprire i danni alle persone per un massimale minimo di 1 milione di euro per vittima o di 5 milioni di euro per sinistro, prescindendo dal numero delle vittime stesse.

Tuttavia, ha precisato la Corte di Giustizia, "l'obbligo di copertura mediante assicurazione della responsabilità civile, dei danni causati dagli autoveicoli si distingue dalla questione dell'entità del risarcimento degli stessi a titolo di responsabilità civile dell'assicurato. Infatti, mentre il primo è definito e garantito dalla normativa dell'Unione, la seconda è sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale".

La vicenda trae origine dalla richiesta di una cittadina slovacca che, a seguito della perdita del marito in un incidente stradale, ha chiesto alla compagnia di assicurazioni del veicolo di sua proprietà, ma condotto dal marito, l'indennizzo per il danno morale patito a seguito della dipartita del coniuge. Il risarcimento le è stato negato in virtù del fatto che la normativa slovacca sull'assicurazione obbligatoria non prevede l'estensione dell'RCA anche al danno morale.

I giudici europei però, nel motivare la loro sentenza, hanno evidenziato come "i danni alla persona comprendano ogni danno arrecato all'integrità della persona stessa incluse, quindi, le sofferenze sia fisiche che psicologiche. Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti conformemente al diritto dell'Unione figurano i danni immateriali il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell'assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia. Quindi, la tutela garantita dalla prima direttiva deve considerarsi estendibile a chiunque abbia diritto, in base alla normativa nazionale sulla responsabilità civile, al risarcimento del danno causato da autoveicoli".

Data ultimo aggiornamento: 25/10/2013 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.