L'art 189 del Codice della strada e i commi VI e VII regolano il comportamento che un conducente deve tenere a seguito di un incidente stradale da lui causato: il comma VI obbliga a fermarsi nel caso in cui ci sia stato incidente con danni alle cose e persone e il comma VII obbliga a prestare soccorso.
L'automobilista che ha causato l'incidente stradale e violi questi obblighi sarà punibile con il reato di fuga e omissione di soccorso in caso di feriti; mentre l'obbligo di prestare soccorso smette di sussistere nel momento in cui il conducente abbia accertato con una valutazione oggettiva che il coinvolto non ha bisogno di assistenza.
Dunque qualora si verifichi un sinistro, è obbligatorio fermarsi sia con feriti o meno, mentre l'obbligo di prestare assistenza è riconducibile all'accertamento della concreta e reale necessità che il coinvolto necessiti di assistenza.
Incidente stradale con feriti
Ad ogni modo qualora sia accertata la presenza di feriti e di soccorso, senza una preparazione medica, il conducente coinvolto non deve muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti, ma chiamare il 118 per assolvere l'obbligo di prestare soccorso imposto dal Codice della Strada, mettere l'apposito segnale di emergenza e cercare, rimanendo al bordo della carreggiata, eventuali testimoni e segnalandoli anche all'autorità che interverrà per i rilievi.
Se l'autorità, compiuti tutti i rilievi, accerta il sussistere di violazioni alle norme del Nuovo Codice della Strada, le contesta al presunto trasgressore, nei casi d'incidenti mortali può essere disposto il sequestro dei veicoli coinvolti per successivi accertamenti, inoltre le Forze di polizia intervenute possono fare richiesta di accertamenti sanitari per verificare se i conducenti guidassero in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
Incidente senza feriti
Se l'incidente stradale ha provocato soltanto danni ai mezzi o cose, le persone coinvolte possono redigere una "constatazione amichevole dell'incidente" sul modulo CID, ossia la "Convenzione d'indennizzo diretto", contenente i dati degli automobilisti e dei veicoli coinvolti, della dinamica dell'incidente e le firme di entrambi i conducenti coinvolti per ottenere il risarcimento direttamente dalla propria assicurazione.
Se per qualsiasi motivo non può essere applicata la procedura CID, allora gli interessati dovranno, entro tre giorni dall'incidente, presentare la denuncia del sinistro alle proprie compagnie assicurative.