Incidente auto: l’assicurazione deve sempre risarcire il passeggero

In caso di incidente stradale il passeggero ha sempre diritto al risarcimento dall’assicurazione dell’auto in cui era

Incidente auto: l’assicurazione deve sempre risarcire il passeggero

La Corte di Appello di L'Aquila ha recentemente sentenziato che se ti capita un incidente stradale, la tua assicurazione auto deve sempre risarcire i danni delle lesioni personali riportate dai passeggeri all'interno dell'auto a causa del sinistro. Il risarcimento è obbligatorio anche se è colpa del conducente che guidava la macchina in cui si trovavano e se l'incidente è avvenuto senza scontri con altre auto. Ad esempio, nel caso in cui l'auto esca fuori strada. La sentenza mette ordine a una questione che l'Art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, sull'indennizzo al "terzo trasportato", non chiariva.

Cosa dice la legge?

Come dicevamo, la legge prescrive che a prescindere da come avviene il sinistro stradale e di chi è la responsabilità, il passeggero all'interno di una delle vetture coinvolte nell'incidente deve sempre ricevere un indennizzo da parte dell'assicurazione che copre i danni dell'auto che lo trasportava. Questo avviene anche nel caso in cui i danni vengano riportati a cose di sua proprietà.

Il terzo trasportato deve richiedere direttamente i danni all'assicurazione, seguendo la procedura di indennizzo diretto. Alcune compagnie assicurative, però, interpretavano la legge in maniera diversa, sostenendo che non si dovesse applicare nel caso di incidenti senza urto tra macchine, come nel caso in cui la macchina in cui siamo passeggeri dovesse uscire di strada e colpire qualcosa.

La sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila

La Corte d'Appello di L'Aquila, pronunciandosi su un caso simile, ha quindi finalmente messo ordine nella questione, confermando che la norma non prende in considerazione solamente i casi di incidente stradale che coinvolgono almeno due veicoli, ma tutti i tipi di sinistro stradale con danno alle persone trasportate. Infatti, secondo il giudice di secondo grado, la legge ha la finalità di tutelare il terzo trasportato con strumenti aggiuntivi, cosicchè non debba dimostrare di chi sia la responsabilità tra gli automobilisti che sono stati protagonisti dello scontro.

Non a caso, questa sentenza è appoggiata dalle decisioni della Corte Costituzionale, secondo cui la legge consente sempre al terzo trasportato che viene danneggiato dall'incidente la possibilità di scegliere questa azione diretta richiedendo il risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava oppure della normale azione di responsabilità civile.

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Come si richiede il risarcimento diretto

Se tu sei un passeggero rimasto vittima di un incidente stradale, devi fare richiesta di risarcimento diretto alla compagnia assicurativa dell'auto su cui ti trovavi, tramite una raccomandata A/R che contenga i seguenti dati:

  • i tuoi dati anagrafici;
  • quando le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione della compagnia assicurativa;
  • in quali circostanze è avvenuto l'incidente;
  • il tuo codice fiscale;
  • la tua età, il tuo redditto e la tua attività;
  • l'entità delle lesioni che hai subito;
  • l'attestazione medica dell'avvenuta guarigione;
  • una dichiarazione riguardante i tuoi diritti a prestazioni di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (come l'INAIL);
  • in caso di incidente mortale, lo stato di famiglia della vittima.

A questo punto la compagnia assicurativa ha 90 giorni di tempo per formularti un'offerta di risarcimento oppure spiegare perché non risarcirà i danni. Se si parla solamente di danni alle cose il termine è ridotto a 60 giorni. Non puoi rifiutarti che un medico legale di fiducia della compagnia valuti i tuoi danni fisici oppure venga fatta una perizia ai danni materiali. Se la documentazione che hai presentato è incompleta, la compagnia ha 30 giorni di tempo per avvisarti e i tempi rimangono congelati finché non la integrerai.

Se accetti l'offerta, l'assicurazione deve pagarti entro 15 giorni. Se invece non l'accetti o aspetti più di 30 giorni per rispondere, ti vedrai comunque rimborsato entro 15 giorni e la somma versata verrà considerata come un anticipo del risarcimento complessivo.

Data ultimo aggiornamento: 05/04/2016 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.