Il risarcimento dei danni di Rc Auto

In caso d'incidente stradale è importante la documentazione dell'evento e dei danni.

Il risarcimento dei danni di Rc Auto

In caso d'incidente stradale vi sono due procedure alternative da seguire:

  • la procedura "Cid" (Convenzione Indennizzo Diretto) che prevede il risarcimento da parte della propria assicurazione;
  • la procedura ordinaria, che prevede il risarcimento da parte dell'assicurazione del responsabile del danno.

Procedura CID

Si applica quando:

  • l'urto è avvenuto in Italia tra veicoli immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano e assicurati da imprese aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID);
  • sono coinvolti due soli veicoli, ad eccezione dei ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR n. 153/2005 e/o delle macchine agricole;
  • i conducenti hanno riportato danni fisici con invalidità permanente non superiori al 9%.

Si usa, inoltre, se sono state coinvolte terze persone, a bordo dei veicoli, con lesioni permanenti anche superiori al 9%, e in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell'assicurato. Quest'ultimo deve aver cura di fare firmare il modulo blu dal responsabile del sinistro; ove si rifiuti è utile fornire prove testimoniali e indicare eventuali autorità intervenute.

Procedura Ordinaria

La richiesta di risarcimento dei danni deve essere inviata all'Assicurazione dell'altro veicolo e per conoscenza alla propria, in ottemperanza agli art. 1913 e 1915 del C. C., mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Elementi comuni alle due modalità di risarcimento

La denuncia del sinistro, sia per la richiesta d'indennizzo sia per la dichiarazione di responsabilità, deve essere inoltrata entro tre giorni da quando si è verificato. Il modulo blu e la raccomandata devono contenere una dettagliata descrizione del sinistro e indicare il luogo e i giorni in cui si mette il veicolo a disposizione per la perizia dei danni. La richiesta di risarcimento deve contenere, inoltre, ogni utile indicazione e documentazione per la valutazione dei danni alle persone e alle cose.

L'inottemperanza di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del C. C. e l'Assicurazione può rivalersi in base al disposto dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.

Se la richiesta di risarcimento è accettata, l'Assicurazione comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento (a volte si invia un assegno o altro strumento di pagamento); in caso contrario comunica i motivi della reiezione.

L'art.148 del Codice delle Assicurazioni prevede che tali comunicazioni siano effettuate:

  • nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata;
  • nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni;
  • nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Il danneggiato, una volta ricevuta l'offerta, può dichiarare di:

  • accettarla. L'assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione;
  • non accettarla. L'assicuratore deve inviare egualmente la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione e il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese.

Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 144 e seguenti del Codice delle Assicurazioni e al decreto legge 254/2006.

Data ultimo aggiornamento: 23/01/2013 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.