Quando un'automobilista stipula un contratto di per una polizza rc auto ha la possibilità di tutelarsi economicamente da tutti quei danni materiale e lesione che può subire la sua persona o il suo veicolo, e che possono essere riconducibili alla sua diretta responsabilità o a quella di soggetti terzi. Determinare la responsabilità di un sinistro, e quindi il diritto al risarcimento non è mai una cosa semplice.
Un caso molto frequente riguarda proprio il tamponamento a catena, come si agisce in queste circostanze? In questo articolo affronteremo proprio questa questione, fornendoti tutti i dettagli utili.
Chi copre i danni in caso di un tamponamento a catena?
Quando si acquista un'automobile è lecito tenere in considerazione l'eventualità di trovarsi coinvolti in un incidente. Sebbene la stragrande maggioranza degli automobilisti possa rispettare alla perfezione il codice stradale, è altamente probabile di essere coinvolti in un sinistro, magari uscendo da un parcheggio, e nei casi più sfortunati anche in incidenti più gravi.
Uno fra questi è certamente il tamponamento, ovvero l'urto di un veicolo con quello che lo precede o lo segue. In questo caso, come avrai certamente imparato a scuola guida, la responsabilità è addebitata al veicolo che ha causato il sinistro. Ma chi paga un tamponamento a catena? Questo genere di incidente si crea quando più macchine vengono coinvolte nello stesso incidente. Ma cosa dice la Legge da questo punto di vista?
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Incidente a catena: ecco cosa dice la Legge
Come sancisce il codice della Strada all'articolo 141, è "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione".
Nel caso di un tamponamento a catena, bisogna però fare distinzione fra i sinistri avvenuti tra veicoli in movimento e quelli fermi in colonna, il tutto per determinare la persona che dovrà pagare i danni derivanti dal tamponamento. Nel primo caso, si fa fede a quanto prevede l'articolo 2054 comma 2 con conseguente presunzione di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli.
Questo perché evidentemente nessuno degli automobilisti ha rispettato la distanza minima di sicurezza rispetto al veicolo antistante. Nel caso in cui è invece presente un tamponamento a catena fra automobili disposte in colonna (ad esempio automobili bloccate nel traffico, ad un semaforo e altro), l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che ha scaturito il primo scontro e causando così la catena di tamponamenti.
In questo caso le richieste di risarcimento andranno rivolte al conducente del veicolo che ha cagionato il primo tamponamento. Per quanto riguarda il tamponamento a catena, proprio per la presenza di più veicoli, non opera il sistema dell'indennizzo diretto. In questo caso va applicata la procedura ex articolo 148 del Codice delle Assicurazioni che disciplina l'azione risarcitoria standard. La domanda risarcitoria dovrà quindi essere inoltrata alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, ovvero il tamponante nel caso di veicoli in movimento oppure all'ultimo che ha dato origine all'incidente nel caso di veicoli fermi in colonna.