Bollo auto, dopo tre anni si prescrive

Accertamento del mancato pagamento bollo? Può avvenire solo entro la fine del terzo anno successivo al mancato pagamento

Bollo auto, dopo tre anni si prescrive

Quando si prescrive il bollo auto? Questa è una delle domande più comuni tra gli automobilisti smemorati. "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento" (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86). Questo è il testo dal quale prendiamo spunto e che successivamente recita: "Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".

Prescrizione bollo in 3 anni

Possiamo quindi ritenere, traducendo dal burocratese, che il diritto di recupero della tassa di possesso, da parte degli enti preposti alla riscossione è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella della richiesta del pagamento materiale.

DA LEGGERE: Come si calcola l'importo del bollo auto?

A suffragare la nostra interpretazione sulla prescrizione della tassa automobilistica regionale sono tre pilastri derivanti da una serie di altre pronunce che in giurisprudenza sono autentiche pietre miliari:

• Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sez. I Civ.;

• Sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto

• Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Quella che un tempo era stata la "tassa di circolazione", trasformata poi in "tassa di possesso", è diventata, dal 1993, di competenza regionale , per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale vale come un tributo di tipo erariale.

A tal proposito ricordiamo anche il principio secondo il quale "il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi", cosi come confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3658/1997).

La Corte infatti ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può essere inteso quale tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non da esse "istituita".

Atti interruttivi della prescrizione della tassa automobilistica

L'automobilista al fine di calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, deve considerare tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (solleciti, avvisi, etc.) e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali).

Dobbiamo altresì ricordare che oltre all'avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento del bollo auto.

La Suprema Corte, pertanto, ha stabilito che la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale). Se il proprietario di un'auto ritiene che l'avviso bonario, l'avviso di accertamento o la cartella esattoriale siano infondate, poiché il diritto di richiesta da parte della Regione di competenza non è stato esercitato nei termini, può presentare direttamente alla propria Regione, tramite raccomandata A.R., istanza di annullamento dell'atto stesso.

Nell'eventualità del ricevimento di un avviso di accertamento, in cui l'Amministrazione regionale contesta "l'omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento", è possibile produrre istanza di autotutela entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica.

In caso invece di ricezione di cartella esattoriale la presentazione dell'istanza quale "autotutela" non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere alla Commissione Tributaria. In caso di mancato pagamento, entro i canonici 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario ha facoltà di avviare il procedimento della riscossione coattiva.

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