Il bollo auto dal 1 gennaio 1999 è diventato di competenza delle singole regioni: come previsto dalla legge, ogni regione italiana si deve occupare dell'incasso delle tasse automobilistiche. La spesa relativa al bollo è una delle tante che bisogna affrontare quando si è proprietari di un'auto. Come l'rc auto, è una di quelle spese a cui non ci si può sottrarre. Nel caso dell'assicurazione si può decidere di risparmiare mettendo le assicurazioni auto presenti sul mercato a confronto e selezionando la più completa e vantaggiosa.
Tasse automobilistiche
Decidendo poi di informarsi su Genertel e i suoi prodotti, su Genialloyd, Zurich Connect e via dicendo, si potrà essere certi di avere un panorama completo dell'offerta elle diverse compagnie di assicurazione. Per quanto riguarda le tasse automobilistiche, le Regioni e Province possono decidere di affidare l'attività di controllo e riscossione a compagnie terze. Fanno eccezione alcune Regioni a Statuto Speciale come Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, le quali sono affidate al Ministero delle Finanze.
Calcolo bollo auto
Vediamo insieme come calcolare il bollo di un'autovettura considerando tutte le varianti possibili.
Come calcolare l'importo del bollo auto
Per calcolare l'importo del bollo auto, bisogna tenere presente che dal 1 gennaio 1998 la tassa si riferisce alla potenza effettiva del motore e non ai cavalli fiscali. Per entrare nel dettaglio, tutte le autovetture, gli autoveicoli ad uso promiscuo, gli autobus, gli autoveicoli ad uso speciale e i motocicli hanno l'obbligo di versare il bollo auto in base ai kilowatt di potenza riportati sulla carta di circolazione.
Kilowatt con decimali
Se il numero di kilowatt presenta dei decimali, è importante sapere che essi non vanno considerati. Quindi, ad esempio, se la potenza è di 47,80 Kw, il bollo auto sarà relativo a 47 Kw. Nel caso in cui non fosse indicata la potenza in Kw, si dovrà pagare la tassa in base alla potenza massima espressa in cavalli, comunque presente sulla Carta di Circolazione del veicolo.
Normative comunitarie e tipi di alimentazione
Una normativa introdotta il 1 gennaio 2007 prevede che le autovetture, gli autoveicoli ad uso promiscuo e i motocicli debbano pagare il bollo in base alle normative comunitarie vigenti sulle emissioni inquinanti. Sono escluse da questa norma tutte le autovetture e gli autoveicoli che abbiano i seguenti tipi di alimentazione:
· Esclusiva o doppia
· Elettrica
· Gas metano
· Gpl
· Idrogeno
Potenza superiore a 100 Kw
Per quanto riguarda le autovetture ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 100 Kw, corrispondenti a 136 cavalli, il calcolo del bollo va fatto moltiplicando l'importo base per 100 Kw e poi aggiungendo ogni Kw che supera i 100, moltiplicandolo per la tassa maggiorata. Gli autocarri con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate seguono un discorso a parte, in quanto devono pagare il bollo in base alla loro portata.
Calcolo Bollo: veicoli per trasporto pesante
I veicoli adibiti al trasporto pesante che abbiano peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, invece, pagano la tassa in base a:
· Peso complessivo
· Numero degli assi
· Tipo di sospensione dell'asse motore (se la sospensione è idropneumatica o equivalente, la tassa viene ridotta del 20%)
Calcolo Bollo: Motorini e Minicar
Infine i ciclomotori e i quadricicli leggeri, altrimenti noti come Minicar: se la cilindrata è pari o inferiore a 50 centimetri cubici o comunque la potenza massima sia pari o inferiore a 4 Kw, non è necessario corrispondere il bollo ma solo la tassa di circolazione, con decorrenza da gennaio a dicembre. Per quanto riguarda le Minicar, questo discorso è valido solo se esse vengono utilizzate sulla pubblica strada. Fanno eccezione i residenti in Lombardia, che dal 1 gennaio 2014 sono esonerati dal pagamento della tassa di circolazione per i ciclomotori e le Minicar, come previsto dalla L.R. 24/2014.
Leggere Anche: Regione Lombardia Bollo Auto come fare i pagamenti
Scadenza pagamento bollo auto 2017
Quando pagare il bollo auto?
Il Bollo Auto dev'essere corrisposto entro il mese successivo alla scadenza indicata nella ricevuta di pagamento.
In tabella i riferimenti per il pagamento dell'anno 2017
SCADENZA |
QUANDO PAGARE |
Dicembre 2016 |
Dal 1 Gennaio 2017 al 31 Gennaio 2017 |
Gennaio 2017 |
Dal 1 Febbraio 2017 al 28 Febbraio 2017 |
Aprile 2017 |
Dal 1 Maggio 2017 al 31 Maggio 2017 |
Maggio 2017 |
Dal 1 Giugno 2017 al 30 Giugno 2017 |
Luglio 2017 |
Dal 1 Agosto 2017 al 31 Agosto 2017 |
Agosto 2017 |
Dal 1 Settembre 2017 al 2 Ottobre 2017 |
Settembre 2017 |
Dal 1 Ottobre 2017 al 31 Ottobre 2017 |
Dicembre 2017 |
Dal 1 Gennaio 2018 al 31 Gennaio 2018 |