Bollo Auto 2014, ecco chi deve pagare: quanto si paga, scadenza, modalità pagamento esanzioni

Ecco tutta una serie di informazioni utili sul pagameto del bollo auto 2014.

Bollo Auto 2014, ecco chi deve pagare: quanto si paga, scadenza, modalità pagamento esanzioni

Gennaio 2014 si sta avviando alle sua battute conclusive e con esso arrivano anche le imminenti scadenze delle tasse previste per questo mese. Il 24 gennaio sarà il termine ultimo per pagare la mini Imu sulla prima casa, cui seguirà il 31 gennaio 2014, l'ultimo giorno per pagare il bollo auto.

Bollo auto 2014: ecco tutte le informazioni utili

Il bollo auto 2014 va pagato da tutti i proprietari dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico e da coloro che circolano con ciclomotori o veicoli storici.

Il bollo auto viene calcolato in base alla potenza della vettura, espressa in kilowatt e in base al suo impatto sull'ambiente (Euro 0, Euro 1, Euro 2). Il bollo auto 2014 può essere pagato secondo le seguenti modalità: presso gli uffici provinciali A.C.I. e le delegazioni A.C.I., presso gli uffici postali, i tabaccai autorizzati e presso le Agenzie pratiche auto autorizzate.

Effettuato il pagamento in un ufficio postale, bisognerà compilare un bollettino, in cui si dovrà indicare il numero di conto corrente postale della Regione. Ci sono, tuttavia, una serie di regioni come Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio e Lombardia in cui negli uffici postali si trovano dei bollettini già pre-compilati.

La tassa va pagata entro il 31 gennaio 2014. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato entro questa data stabilità, bisognerà fare i conti con le sanzioni. Nel caso in cui il pagamento verrà effettuato 14 giorni dopo la data di scadenza si pagherà una tassa dello 0.2% in più per ogni giorni di ritardo. Se il pagamento viene effettuato dopo un anno si pagherà il 3.75% in più.

Data ultimo aggiornamento: 21/01/2014 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.