Auto ereditata, come comportarsi con l'assicurazione auto

Cosa dice la legge in caso di auto ricevuta in eredità, e come redigere l'assicurazione.

Auto ereditata, come comportarsi con l'assicurazione auto

Quando si eredita un'automobile, la legge prevede che il passaggio del veicolo avvenga in maniera molto simile al contratto d'acquisto. È quasi come l'erede stesse comprando l'automobile dal suo parente defunto. L'attestazione va dunque registrata presso un notaio entro sei mesi per accettare ufficialmente l'eredità. Una volta che l'auto è passata di proprietario dunque, cosa bisogna fare?

Un aspetto consigliabile è di evitare più cointestazioni. Se ad esempio un padre lascia la sua auto ai tre figli, la compagnia assicurativa prende in considerazione quello con la classe di merito più svantaggiosa, e così per stipulare la polizza RC auto partirà da un premio più costoso. Per questo è bene che i fratelli si accordino per lasciare l'auto intestata solo ad uno, in modo da poter risparmiare sull'assicurazione.

A questo punto il nuovo intestatario dell'auto è tenuto a comunicare alla compagnia assicurativa che il vecchio proprietario è deceduto: non c'è una tempistica precisa da rispettare, ma prima lo si fa e meglio è. Ciò è importante che avvenga in fretta perché, in caso di incidente, se non si è comunicato il decesso alla compagnia, la copertura assicurativa verrebbe invalidata e non verrebbe pagato alcun rimborso. Inoltre, dopo la comunicazione, la compagnia è tenuta ad estinguere la polizza e a rimborsare all'erede la quota rimanente.

In alternativa si può anche decidere di trasferire la vecchia polizza al nuovo proprietario dell'auto, in modo da lasciare tutto inalterato. Anzi, essendo presumibilmente il nuovo intestatario più giovane, probabilmente pagherà meno di assicurazione. Viene infine ricalcolata anche la classe di merito, a meno che non si possa usufruire delle agevolazioni della legge Bersani.

Data ultimo aggiornamento: 27/02/2018 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.